Art. 156. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta, puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del Codice di procedura civile.