Art. 156. 
 
  Chi  ha  ragione  di  temere  la  violazione  di  un   diritto   di
utilizzazione economica a lui spettante in virtu'  di  questa  legge,
oppure intende impedire la continuazione  o  la  ripetizione  di  una
violazione gia' avvenuta, puo' agire in giudizio per ottenere che  il
suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione. 
 
  L'azione  e'  regolata  dalle  norme  di  questa  sezione  e  dalle
disposizioni del Codice di procedura civile.