Art. 157. 
 
  Chi si trova nell'esercizio dei diritti di  rappresentazione  o  di
esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera
cinematografica,  o  di  un'opera  o  composizione   musicale,   puo'
richiedere al prefetto della provincia, secondo  le  norme  stabilite
dal  regolamento,  la  proibizione  della  rappresentazione  o  della
esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta  del  consenso  da
esso prestato. 
 
  Il prefetto provvede sulla richiesta, in base  alle  notizie  e  ai
documenti   a   lui   sottoposti,   permettendo   o    vietando    la
rappresentazione o l'esecuzione,  salvo  alla  parte  interessata  di
adire l'autorita' giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di  sua
competenza.