Art. 159. 
 
  La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non
puo' avere per  oggetto  che  gli  esemplari  o  copie  illecitamente
riprodotte  o  diffuse,  nonche'  gli  apparecchi  impiegati  per  la
riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non  possono  essere
adoperati per diversa riproduzione o diffusione. 
 
  Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di  cui
si tratta puo'  essere  impiegata  per  una  diversa  riproduzione  o
diffusione, l'interessato puo' chiedere a sue spese la separazione di
questa parte nel proprio interesse. 
 
  Se l'esemplare o la copia dell'opera o  l'apparecchio,  di  cui  si
chiede  la  rimozione  o  la  distruzione,  hanno  singolare   pregio
artistico o scientifico, il giudice ne  puo'  ordinare  d'ufficio  il
deposito in un pubblico museo. 
 
  Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le  copie  e
gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un
determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli. 
 
  I  provvedimenti  della  distruzione  e  della  aggiudicazione  non
colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in  buona
fede per uso personale.