Art. 160. 
 
  La rimozione o la distruzione non puo' essere domandata nell'ultimo
anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere  ordinato  il
sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza  della  durata
medesima. Qualora  siano  stati  risarciti  i  danni  derivati  dalla
violazione del diritto, il sequestro puo' essere autorizzato anche ad
una data anteriore a quella sopraindicata.