Art. 161. 
 
  Agli effetti dell'esercizio delle azioni  previste  negli  articoli
precedenti,  puo'  essere  ordinata  dall'autorita'  giudiziaria   la
descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di cio'
che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione. 
 
  Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano dal
contributo di piu' persone, salvo i casi di  particolare  gravita'  o
quando la violazione del diritto di autore e' imputabile  a  tutti  i
coautori. 
 
  L'autorita'   giudiziaria   puo'   anche    ordinare,    in    casi
particolarmente gravi, il sequestro dei  proventi  dovuti  all'autore
dell'opera o del prodotto contestato.