Art. 162. 
 
  I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono  autorizzati,
su ricorso della parte  interessata,  con  decreto  del  pretore  del
mandamento dove i provvedimenti stessi devono  essere  eseguiti,  per
qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le  parti,  nel
qual caso sono autorizzati con decreto  del  pretore  o  del  giudice
istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale. 
 
  Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in  questo  caso,
essere autorizzati dal pretore del mandamento dove devono eseguirsi. 
 
  Con lo  stesso  decreto  puo'  essere  imposta  al  richiedente  la
prestazione di una idonea cauzione. 
 
  Salvo il caso di  pericolo  nel  ritardo,  l'autorita'  giudiziaria
prima di provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio
per  sommarie  informazioni  la  parte  a  carico  della   quale   il
provvedimento  dovrebbe  essere  eseguito  per  essere  sentita   nel
contradditorio della parte istante. 
 
  Il    decreto    e'    notificato,    prima    dell'esecuzione    o
contemporaneamente all'esecuzione stessa, alla parte contro la  quale
deve essere eseguito. La esecuzione e' fatta per mezzo  di  ufficiale
giudiziario con l'assistenza, ove occorra,  di  uno  o  piu'  periti,
nominati nel decreto suddetto. 
 
  Trattandosi di pubblici spettacoli non si applicano  all'esecuzione
del decreto le limitazioni di giorni e di ore  fissate  per  atti  di
questa natura dal Codice di procedura civile.