Art. 163. 
 
  Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro,
ai  fini  dell'esercizio  della  giustizia  penale,  i  provvedimenti
previsti  nei  precedenti  articoli  perdono  ogni  efficacia,  senza
bisogno di pronuncia dell'autorita' giudiziaria, qualora  entro  otto
giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al
giudice  competente  il  giudizio  di  convalida  dei   provvedimenti
medesimi contro colui ai danni del quale si e' proceduto.