Art. 164. 
 
  Se le azioni previste in  questa  sezione  e  nella  seguente  sono
promosse da  uno  degli  enti  di  diritto  pubblico  indicati  negli
articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti: 
  1) i funzionari  appartenenti  agli  enti  sopramenzionati  possono
esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto
senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualita'; 
  2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato dal'obbligo di prestare
cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa  cautela  e'
prescritta o autorizzata; 
  3) l'ente di diritto pubblico  puo'  valersi  del  procedimento  di
ingiunzione nelle condizioni previste dagli articoli 3 e  12  del  R.
decreto 7 agosto 1936-XIV,  n.  1531,  secondo  le  disposizioni  del
regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale
autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti
negli articoli suddetti.