Art. 50. 
 
  Quando un  motore,  per  le  sue  caratteristiche  di  costruzione,
costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere o installato
in apposito locale o recintato o comunque protetto. 
  Anche quando  i  motori  siano  installati  in  appositi  locali  o
recinti, i relativi organi di trasmissione,  quali  alberi,  pulegge,
cinghie  e  simili,  devono  essere  protetti  in  conformita'  delle
disposizioni del Capo III del presente Titolo. 
  L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere  vietato  a
coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve  essere  richiamato
mediante apposito avviso.