Art. 94. Entro 30 m dall'asse del pozzo e' vietato accendere fuochi, usare lampade a fiamma libera, fumare e portare fiammiferi o altri mezzi di accensione e tenere accumuli di materiali combustibili. I divieti predetti debbono essere resi manifesti mediante avvisi da affiggere in luoghi ben visibili. Qualora si tratti di pozzo di produzione munito di gabbia metallica di protezione, la competente Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi puo' consentire di ridurre fino alla meta' la distanza di cui al primo comma. Le operazioni indispensabili all'esecuzione ed all'esercizio del pozzo che comportino l'impiego di fiamme, quali saldature, tagli e simili, sono consentite con le cautele che per ogni singolo pozzo o gruppo di pozzi sono stabilite con ordine di servizio predisposto dalla direzione del cantiere.