Art. 94. 
 
  Entro 30 m dall'asse del pozzo e' vietato accendere  fuochi,  usare
lampade a fiamma libera, fumare e portare fiammiferi o altri mezzi di
accensione e tenere accumuli di materiali combustibili. 
  I divieti predetti debbono essere resi manifesti mediante avvisi da
affiggere in luoghi ben visibili. 
  Qualora si tratti di pozzo di produzione munito di gabbia metallica
di protezione, la competente Sezione dell'Ufficio nazionale minerario
per gli idrocarburi puo' consentire di ridurre  fino  alla  meta'  la
distanza di cui al primo comma. 
  Le operazioni indispensabili all'esecuzione  ed  all'esercizio  del
pozzo che comportino l'impiego di fiamme, quali  saldature,  tagli  e
simili, sono consentite con le cautele che per ogni singolo  pozzo  o
gruppo di pozzi sono stabilite con  ordine  di  servizio  predisposto
dalla direzione del cantiere.