Art. 95. Ogni impianto di perforazione deve essere dotato di almeno cinque estintori di tipo e potenzialita' riconosciuti adeguati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi in relazione all'uso specifico cui sono destinati. Ogni pozzo in produzione deve essere dotato di almeno due estintori. La direzione del cantiere deve curare l'addestramento del personale addetto ai pozzi sull'uso degli estintori e sulla lotta contro gli incendi.