Art. 95. 
 
  Ogni impianto di perforazione deve essere dotato di  almeno  cinque
estintori di tipo e potenzialita' riconosciuti adeguati dalla Sezione
dell'Ufficio nazionale minerario per  gli  idrocarburi  in  relazione
all'uso specifico cui sono destinati. 
  Ogni  pozzo  in  produzione  deve  essere  dotato  di  almeno   due
estintori. 
  La direzione del cantiere deve curare l'addestramento del personale
addetto ai pozzi sull'uso degli estintori e sulla  lotta  contro  gli
incendi.