Art. 338 (Art. 127 Cod. Str.)
(Rilascio duplicato della patente)
1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui
all'articolo 127, comma 4, del codice, la trasmette, insieme ai
documenti giustificativi allegati dall'interessato e al documento di
guida elaborato meccanograficamente, al Prefetto entro trenta giorni
dall'inoltro della domanda.
2. Per il rilascio del duplicato si applicano le modalita' ed i
termini di cui all'articolo 333, commi 2 e 3.
3. In tutti i casi di duplicazione e di rinnovo o di sostituzione
della patente, deve essere indicata anche la data del primo rilascio
della patente stessa.