Art. 339 (Artt. 132 e 133 Cod. Str.) 
(Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla
                  distintiva dello Stato italiano) 
  1. Il  contrassegno  di  immatricolazione  degli  autoveicoli,  dei
motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo  132,  comma  3,  del
gia' fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe
e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando  tali
cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme
stabilite da convenzioni internazionali cui  l'Italia  abbia  aderito
oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocita'. 
  2. La sigla distintiva degli autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi
immatricolati in Italia e' costituita dalla lettera I,  in  carattere
latino maiuscolo, dell'altezza minima  di  80  mm  e  dello  spessore
minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con
l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse  minore
di 115 mm. 
  3. La sigla di cui al comma 2 puo' essere dipinta direttamente  sul
veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla  dovra'
essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale,
nella parte posteriore del veicolo; nel  secondo  caso  la  targhetta
dovra' essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione
sensibilmente verticale e perpendicolare al  piano  longitudinale  di
simmetria del veicolo medesimo.