Art. 339 (Artt. 132 e 133 Cod. Str.)
(Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla
distintiva dello Stato italiano)
1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del
gia' fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe
e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali
cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme
stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito
oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocita'.
2. La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in Italia e' costituita dalla lettera I, in carattere
latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore
minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con
l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore
di 115 mm.
3. La sigla di cui al comma 2 puo' essere dipinta direttamente sul
veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovra'
essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale,
nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta
dovra' essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione
sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di
simmetria del veicolo medesimo.