Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.) 
    (Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a 
       cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri) 
  1. L'immatricolazione dei veicoli indicati  nell'articolo  134  del
codice e' consentita esclusivamente  presso  gli  uffici  provinciali
autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora  trattasi
di veicoli di  proprieta'  di  stranieri  ai  quali  la  targa  viene
assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio
della  carta  di  circolazione  puo'  avvenire  solo   su   esplicita
autorizzazione della stessa Direzione. 
  2.   La   documentazione   da    allegare    alla    domanda    per
l'immatricolazione con targa EE, e' la seguente: 
    a)  bolletta   doganale   di   importazione   temporanea   o   di
esportazione; 
    b) dichiarazione consolare  attestante  la  residenza  all'estero
oppure  dichiarazione,  vistata  da  un  notaio  o  da  un   pubblico
funzionario italiano, rilasciata con le modalita' di cui alla legge 4
gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di  italiani  residenti
all'estero, mediante esibizione  del  passaporto.  E'  consentita  la
presentazione   in   anticipo   di   una   dichiarazione   preventiva
dell'interessato  contenente  i   dati   anagrafici,   la   residenza
all'estero, nonche' la delega fatta alle persone  incaricate  per  lo
svolgimento delle  pratiche  di  immatricolazione.  In  tal  caso  la
pratica diverra' definitiva con la presentazione della  dichiarazione
consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4  gennaio
1968, n. 15, oppure  mediante  esibizione  del  passaporto  (italiano
all'estero); 
    c) dichiarazione di conformita' o certificato di  origine  oppure
carta  di  circolazione  originale.  Nel  caso  di   esibizione   del
certificato di origine o della carta di  circolazione  originale,  il
veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le  modalita'
all'uopo dettate dal Ministero dei  trasporti  -  Direzione  generale
della M.C.T.C. 
  3. Gli uffici provinciali della Direzione generale  della  M.C.T.C.
indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere  il
veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo
256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le pro-
cedure dettate al riguardo dal Ministero dei  Trasporti  -  Direzione
generale della M.C.T.C. 
 
          Nota all'art. 340:
             -  Per  la  legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in nota
          all'art. 53.