Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.)
(Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri)
1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del
codice e' consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali
autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi
di veicoli di proprieta' di stranieri ai quali la targa viene
assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio
della carta di circolazione puo' avvenire solo su esplicita
autorizzazione della stessa Direzione.
2. La documentazione da allegare alla domanda per
l'immatricolazione con targa EE, e' la seguente:
a) bolletta doganale di importazione temporanea o di
esportazione;
b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero
oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico
funzionario italiano, rilasciata con le modalita' di cui alla legge 4
gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani residenti
all'estero, mediante esibizione del passaporto. E' consentita la
presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva
dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza
all'estero, nonche' la delega fatta alle persone incaricate per lo
svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la
pratica diverra' definitiva con la presentazione della dichiarazione
consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano
all'estero);
c) dichiarazione di conformita' o certificato di origine oppure
carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del
certificato di origine o della carta di circolazione originale, il
veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalita'
all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C.
3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il
veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo
256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le pro-
cedure dettate al riguardo dal Ministero dei Trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C.
Nota all'art. 340:
- Per la legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in nota
all'art. 53.