Art. 341 (Art. 139 Cod. Str.)
(Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di
polizia stradale)
1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di
motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto
promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti
specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito
ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.
2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere
svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno sentito il Ministro dei trasporti.
3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno
luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio
il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una
pratica ed il voto di ciascuna prova e' espresso in ventesimi. Per
ottenere l'idoneita' e' indispensabile una votazione di almeno 12/20
in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle
due prove.
4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente
di servizio sono nominate dal prefetto e composte da:
a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente;
b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C., come membro;
c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.
5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un
verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal
comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda,
corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa
al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.
6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono
ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice puo'
esprimere il parere di non ammissibilita' alla ripetizione delle
prove.
7. La patente di servizio e' valida per 5 anni. La validita' puo'
essere confermata per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal
fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del
corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare e'
tuttora idoneo alla guida ed e' munito della patente ordinaria in
corso di validita'.
8. La patente di servizio puo' essere sospesa o, nei casi piu'
gravi, revocata dal Prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta
motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente,
nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per
imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al
materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sara'
custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso
il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve
essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo
o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente
ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.