Art. 341 (Art. 139 Cod. Str.) 
(Patente di servizio per il personale  che  esplica  il  servizio  di
                          polizia stradale) 
  1. La patente di servizio abilita il titolare  alla  conduzione  di
motoveicoli,  autovetture,  autocarri,  autoveicoli   per   trasporto
promiscuo di persone  e  cose,  per  uso  speciale  o  per  trasporti
specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito  un  apposito
ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico. 
  2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere
svolti  secondo  i  programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'interno sentito il Ministro dei trasporti. 
  3. Gli esami per il conseguimento della patente di  servizio  hanno
luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale  presta  servizio
il candidato. Detti esami consistono in  una  prova  teorica  ed  una
pratica ed il voto di ciascuna prova e' espresso  in  ventesimi.  Per
ottenere l'idoneita' e' indispensabile una votazione di almeno  12/20
in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle
due prove. 
  4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento  della  patente
di servizio sono nominate dal prefetto e composte da: 
    a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente; 
    b)  un  funzionario  dell'ufficio  provinciale  della   Direzione
generale della M.C.T.C., come membro; 
    c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro. 
  5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un
verbale in duplice  copia.  Una  copia  deve  essere  conservata  dal
comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la  seconda,
corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere  trasmessa
al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio. 
  6. I candidati dichiarati non idonei al  primo  esame  non  possono
ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice  puo'
esprimere il parere di  non  ammissibilita'  alla  ripetizione  delle
prove. 
  7. La patente di servizio e' valida per 5 anni. La  validita'  puo'
essere confermata per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal
fine, deve essere trasmessa  una  dichiarazione  del  comandante  del
corpo o del direttore dell'ufficio  attestante  che  il  titolare  e'
tuttora idoneo alla guida ed e' munito  della  patente  ordinaria  in
corso di validita'. 
  8. La patente di servizio puo' essere  sospesa  o,  nei  casi  piu'
gravi, revocata dal Prefetto,  d'ufficio  o  a  seguito  di  proposta
motivata  del  comando  o   dell'ufficio,   quando   il   dipendente,
nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose  per
imperizia o negligenza. La sospensione o la  revoca  danno  luogo  al
materiale ritiro della patente che, in  caso  di  sospensione,  sara'
custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso
il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve
essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del  corpo
o da un funzionario dell'ufficio.  In  caso  di  revoca,  la  patente
ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.