Art. 203. 
                         Convitti nazionali 
 
  1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e  lo
sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti. 
  2. I predetti istituti hanno personalita' giuridica pubblica e sono
sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati,
per l'approvazione, gli atti  e  le  deliberazioni  dei  consigli  di
amministrazione che sono indicati  dal  regolamento  da  emanarsi  ai
sensi dell'articolo 205. 
  3.  L'amministrazione  di  ciascun  convitto  e'  affidata  ad   un
consiglio di amministrazione, composto: 
    a) dal rettore, presidente; 
    b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal
consiglio comunale del luogo dove ha sede  il  convitto,  scelti  dai
consigli medesimi anche fuori del loro seno; 
    c)  da  due  persone  nominate  dal   Ministro   della   pubblica
istruzione, una delle quali fra  il  personale  direttivo  e  docente
delle scuole medie frequentate dai convittori; 
    d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria,  designato
dal direttore dell'ufficio corrispondente alle  soppresse  intendenze
di finanza secondo la tabella  allegata  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 
  4. Il consiglio di amministrazione del  convitto  e'  nominato  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura  in  carica
tre  anni  e  puo'  essere  confermato.  Il  consigliere  che   senza
giustificato motivo,  non  intervenga  a  tre  adunanze  consecutive,
decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente  e  di  consigliere
sono gratuite. 
  5. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro
della  pubblica  istruzione  quando,  richiamato  all'osservanza   di
obblighi imposti per legge, persista a violarli, o  per  altri  gravi
motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente  e'  affidata  dallo
stesso ministro ad un commissario  straordinario.  Le  indennita'  da
corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di
nomina e poste a carico del bilancio dell'ente. 
  6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio
di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a
stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte  nei  limiti
del bilancio stesso, delibera sui contratti e le  convenzioni,  sulla
misura  delle  rette  e  di  ogni  altra   contribuzione,   cura   la
conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul  personale  e
sul funzionamento dell'istituzione. 
  7. I componenti il consiglio di amministrazione  sono  responsabili
verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati  a  seguito  di
inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave. 
  8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi,
e quando non trattisi di contestazioni  con  lo  Stato,  l'assistenza
dell'Avvocatura dello Stato. 
  9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole  elementari,
scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 
Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole
ed istituti annessi. 
  10. Ad ogni convitto nazionale e' concesso il gratuito perpetuo uso
degli immobili dello Stato posti a servizio  dell'istituto  medesimo,
qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata  realizzata.  Le
opere di manutenzione ordinaria degli immobili  statali  concessi  in
uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici. 
  11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
di educazione sono equiparati ad ogni  effetto  alle  amministrazioni
dello Stato. 
  12.  Agli  istituti  tecnici  ed  agli  istituti  professionali   e
particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere  annessi
convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione  di
detti convitti e' affidata al  consiglio  di  istituto  ed  alla  sua
giunta esecutiva, secondo le  rispettive  attribuzioni.  Ai  convitti
predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture
e del personale in servizio, possono essere  ammessi  anche  studenti
provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria  superiore
diversi da quelli cui i convitti stessi sono  ammessi,  purche'  cio'
non comporti modifiche alla consistenza  organica  del  personale  in
servizio. 
 
          Nota all'art. 203:
             - Il D.P.R. n. 287/1992 reca: Regolamento degli uffici e
          del personale del Ministero delle finanze.