Art. 204. 
Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici  di  educazione
                              femminile 
 
  1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per  fine  di  curare
l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle  giovani  che
vi sono accolte. 
  2.  Ai  predetti  istituti  e'  attribuita  personalita'  giuridica
pubblica; essi sono sottoposti  alla  tutela  dei  provveditori  agli
studi,  cui  sono  inviati  per  l'approvazione,  gli   atti   e   le
deliberazioni dei consigli di amministrazione, che  saranno  indicati
dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205. 
  3. L'amministrazione  di  ciascun  educandato  e'  affidata  ad  un
consiglio  di  amministrazione,  composto  da  un  presidente  e  due
consiglieri,  salvo  diversa  disposizione  dello  statuto  e   salvo
aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due  membri
designati da opere od enti di assistenza e  previdenza  che  assumano
l'obbligo di  affidare  all'educandato  un  ragguardevole  numero  di
giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la
direttrice dell'educandato, la cui presenza e'  prescritta,  ai  fini
della validita' della seduta, quando  si  tratti  dell'ordinamento  e
dell'andamento educativo e didattico dell'istituto; le proposte della
direttrice in  questa  materia,  qualora  non  siano  state  accolte,
saranno allegate,  insieme  alle  sue  osservazioni,  al  verbale  da
sottoporsi all'autorita' vigilante. 
  4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato e' nominato  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura  in  carica
tre anni e puo' essere confermato. Le funzioni  di  presidente  e  di
consigliere  sono  gratuite.  Quando  un  membro  del  consiglio   di
amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante  il
triennio,  si  procede  alla  sua  sostituzione,   limitatamente   al
rimanente periodo. 
  5. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto dal Ministro
della  pubblica  istruzione  quando,  richiamato  all'osservanza   di
obblighi imposti per legge, persista a violarli, o  per  altri  gravi
motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente  e'  affidata  dallo
stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un  commissario
straordinario. Le indennita' da corrispondere al predetto commissario
sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del  bilancio
dell'ente. 
  6. Il consiglio di amministrazione degli  educandati  delibera  uno
statuto che contiene  le  norme  relative  alla  costituzione  ed  al
funzionamento    del    consiglio    di    amministrazione    stesso,
all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione  delle  allieve,
ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie
tavole di  fondazione.  Lo  statuto  e'  approvato  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, sentito il Consiglio di Stato. 
  7.  Il  consiglio  di  amministrazione  delibera  sul  bilancio  di
previsione, sul conto consuntivo,  sui  contratti  e  convenzioni  di
qualsiasi  natura,  sulla  misura  delle  rette  e  di   ogni   altra
contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere  in  giudizio;
cura  la  conservazione  e  l'incremento   del   patrimonio;   vigila
direttamente sulla  direttrice  e,  per  suo  tramite,  sul  restante
personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del  convitto
e delle scuole, ed esercita tutte le altre  attribuzioni  affidategli
dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti. 
  8. Agli educandati femminili dello  Stato  possono  essere  annesse
scuole elementari, scuole medie ed istituti e  scuole  di  istruzione
secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le  funzioni
di direzione delle scuole ed istituti annessi. 
  9. Per  l'assistenza  da  parte  dell'Avvocatura  dello  Stato,  si
applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto  per  i
convitti nazionali. 
  10. Ad ogni educandato femminile statale e'  concesso  il  gratuito
perpetuo  uso  degli  immobili   dello   Stato   posti   a   servizio
dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in  cui  l'assegnazione
e'  stata  realizzata.  Le  opere  di  manutenzione  ordinaria  degli
immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori
pubblici. 
  11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
di educazione sono equiparati ad ogni  effetto  alle  amministrazioni
dello Stato. 
  12. Il presente articolo si  applica,  oltre  che  agli  educandati
femminili dello Stato, agli altri  istituti  pubblici  di  educazione
femminile di cui al  regio  decreto  1›  ottobre  1931,  n.  1312,  e
successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano
riferibili esclusivamente ad istituzioni statali. 
  13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli e'  affidata  ad
un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse. 
 
          Nota all'art. 204:
             - Il R.D. n. 1312/1931 reca:  Approvazione  delle  norme
          modificative   integrative   ed  interpretative  del  regio
          decreto  23  dicembre  1929,  n.    2392,  concernente   il
          riordinamento   degli   istituti   pubblici  di  educazione
          femminile.