Art. 228.

  1.  Quando  leggi  o  decreti attribuiscono funzioni amministrative
alternativamente    al   pretore   e   ad   organi   della   pubblica
amministrazione, le attribuzioni pretorili sono soppresse.
  2.  Sono  altresi'  soppresse  le  funzioni amministrative di altre
autorita' giurisdizionali, fatta eccezione per il giudice di pace, se
attribuite  in  via  alternativa tanto al pretore che ad organi della
pubblica amministrazione.