Art. 232.

  1.  Quando  per  l'espletamento delle funzioni pretorili trasferite
all'autorita'  amministrativa  dal  presente  decreto  e' prevista la
possibilita'   di   avvalersi   della   forza  pubblica,  l'autorita'
amministrativa  cui  la  funzione  e'  devoluta, se non ne dispone di
propria, ne fa richiesta al prefetto.