Art. 268 
 
 
                      Liquidazione controllata 
 
  1. Il debitore in stato di sovraindebitamento  puo'  domandare  con
ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27,  comma  2,
l'apertura di una procedura  di  liquidazione  controllata  dei  suoi
beni. 
  2. La domanda puo' essere  presentata  da  un  creditore  anche  in
pendenza di procedure esecutive individuali  e,  quando  l'insolvenza
riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero. 
  3. Non sono compresi nella liquidazione: 
    a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del  codice
di procedura civile; 
    b) i crediti aventi carattere alimentare e di  mantenimento,  gli
stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore  guadagna  con
la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto  occorre
al mantenimento suo e della sua famiglia; 
    c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di  essi,  salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
    d) le cose che non possono essere pignorate per  disposizione  di
legge. 
  4.  Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 268: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 545 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 545. Crediti impignorabili. 
              Non possono  essere  pignorati  i  crediti  alimentari,
          tranne  che  per  cause   di   alimenti,   e   sempre   con
          l'autorizzazione del  presidente  del  tribunale  o  di  un
          giudice da  lui  delegato  e  per  la  parte  dal  medesimo
          determinata mediante decreto. 
              Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
          sussidi di grazia o di  sostentamento  a  persone  comprese
          nell'elenco  dei  poveri,   oppure   sussidi   dovuti   per
          maternita', malattie o funerali da casse di  assicurazione,
          da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. 
              Le somme dovute dai privati a titolo di  stipendio,  di
          salario o di  altre  indennita'  relative  al  rapporto  di
          lavoro o di impiego  comprese  quelle  dovute  a  causa  di
          licenziamento,  possono  essere   pignorate   per   crediti
          alimentari nella  misura  autorizzata  dal  presidente  del
          tribunale o da un giudice da lui delegato. 
              Tali somme possono essere pignorate nella misura di  un
          quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e  ai
          comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. 
              Il pignoramento per il simultaneo concorso delle  cause
          indicate precedentemente non  puo'  estendersi  oltre  alla
          meta' dell'ammontare delle somme predette. 
              Restano  in  ogni  caso  ferme  le  altre   limitazioni
          contenute in speciali disposizioni di legge. 
              Le somme da chiunque dovute a titolo  di  pensione,  di
          indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
          di  quiescenza,  non  possono  essere  pignorate   per   un
          ammontare  corrispondente  alla  misura   massima   mensile
          dell'assegno  sociale,  aumentato  della  meta'.  La  parte
          eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
          dal terzo, quarto e quinto  comma  nonche'  dalle  speciali
          disposizioni di legge. 
              Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche'  a
          titolo di pensione, di  indennita'  che  tengono  luogo  di
          pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
          su conto bancario o postale intestato al debitore,  possono
          essere  pignorate,  per  l'importo  eccedente   il   triplo
          dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo  in  data
          anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
          data del pignoramento o successivamente, le predette  somme
          possono essere pignorate nei  limiti  previsti  dal  terzo,
          quarto, quinto e  settimo  comma,  nonche'  dalle  speciali
          disposizioni di legge. 
              Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente
          articolo  in  violazione  dei  divieti  e  oltre  i  limiti
          previsti dallo stesso  e  dalle  speciali  disposizioni  di
          legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata
          dal giudice anche d'ufficio.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 170, 2749, 2788  e
          2855 del codice civile: 
              "Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti. 
              L'esecuzione sui beni del fondo e sui  frutti  di  essi
          non puo' aver luogo per debiti che il  creditore  conosceva
          essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni  della
          famiglia ." 
              "Art. 2749. Estensione del privilegio. 
              Il privilegio accordato  al  credito  si  estende  alle
          spese  ordinarie   per   l'intervento   nel   processo   di
          esecuzione. Si estende  anche  agli  interessi  dovuti  per
          l'anno in corso alla data del  pignoramento  e  per  quelli
          dell'anno precedente. 
              Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio
          nei  limiti  della  misura  legale  fino  alla  data  della
          vendita." 
              "Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi. 
              La  prelazione  ha  luogo  anche  per   gli   interessi
          dell'anno  in  corso  alla  data  del  pignoramento  o,  in
          mancanza di  questo,  alla  data  della  notificazione  del
          precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli  interessi
          successivamente maturati, nei limiti della  misura  legale,
          fino alla data della vendita." 
              "Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione. 
              L'iscrizione del  credito  fa  collocare  nello  stesso
          grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca,  quelle
          dell'iscrizione   e   rinnovazione   e   quelle   ordinarie
          occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per
          il credito di maggiori spese giudiziali  le  parti  possono
          estendere l'ipoteca con patto espresso, purche'  sia  presa
          la corrispondente iscrizione. 
              Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione  di  un
          capitale che produce interessi fa  collocare  nello  stesso
          grado gli interessi dovuti, purche'  ne  sia  enunciata  la
          misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi  e'
          limitata alle due annate anteriori e a quella in  corso  al
          giorno  del  pignoramento,  ancorche'  sia  stata  pattuita
          l'estensione  a  un  maggior  numero  di   annualita';   le
          iscrizioni particolari  prese  per  altri  arretrati  hanno
          effetto dalla loro data. 
              L'iscrizione  del  capitale  fa  pure  collocare  nello
          stesso grado gli  interessi  maturati  dopo  il  compimento
          dell'annata in corso  alla  data  del  pignoramento,  pero'
          soltanto  nella  misura  legale  e  fino  alla  data  della
          vendita.".