Art. 269 
 
 
                        Domanda del debitore 
 
    1. Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal  debitore,
con l'assistenza dell'OCC. 
    2.  Al  ricorso  deve  essere  allegata  una  relazione,  redatta
dall'OCC,  che  esponga   una   valutazione   sulla   completezza   e
l'attendibilita' della  documentazione  depositata  a  corredo  della
domanda e  che  illustri  la  situazione  economica,  patrimoniale  e
finanziaria del debitore. 
    3. L'OCC, entro sette giorni dal  conferimento  dell'incarico  da
parte del debitore, ne da' notizia  all'agente  della  riscossione  e
agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti  sulla  base
dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.