Art. 271 
 
 
                        Concorso di procedure 
 
    1. Se la domanda di  liquidazione  controllata  e'  proposta  dai
creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede  l'accesso  a
una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede  un
termine per l'integrazione della domanda. 
    2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo'  essere
dichiarata aperta la liquidazione controllata e la  relativa  domanda
e' dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai  sensi
del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma
1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero  in  ogni
caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al  capo
III del titolo IV, il giudice provvede ai  sensi  dell'articolo  270,
commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da  51
a 55.