Art. 272 
 
 
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione 
 
    1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla  comunicazione  della
sentenza aggiorna  l'elenco  dei  creditori,  ai  quali  notifica  la
sentenza ai sensi dell'articolo 270,  comma  4.  Il  termine  di  cui
all'articolo 270, comma 2,  lettera  d),  puo'  essere  prorogato  di
trenta giorni. 
    2.  Entro  novanta  giorni   dall'apertura   della   liquidazione
controllata  il  liquidatore  completa  l'inventario  dei  beni   del
debitore e redige un programma in ordine a tempi  e  modalita'  della
liquidazione. Si applica l'articolo 213,  commi  3  e  4,  in  quanto
compatibile. Il programma e' depositato in cancelleria  ed  approvato
dal giudice delegato. 
    3. Il programma  deve  assicurare  la  ragionevole  durata  della
procedura.