Art. 274 
 
 
                       Azioni del liquidatore 
 
    1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato,  esercita  o
se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a
conseguire la disponibilita' dei beni  compresi  nel  patrimonio  del
debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 
    2.  Il  liquidatore,  sempre  con  l'autorizzazione  del  giudice
delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette  a  far
dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore  in  pregiudizio
dei creditori, secondo le norme del codice civile. 
    3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad  esercitare  o
proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e'  utile  per  il
miglior soddisfacimento dei creditori.