Art. 275 
 
 
              Esecuzione del programma di liquidazione 
 
    1. Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore,  che
ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il  mancato  deposito
delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca  dell'incarico
ed e' valutato ai fini della liquidazione del compenso. 
    2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il
patrimonio  di  liquidazione.  Si  applicano  le  disposizioni  sulle
vendite  nella  liquidazione  giudiziale,  in   quanto   compatibili.
Eseguita la vendita e riscosso  interamente  il  prezzo,  il  giudice
ordina la cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di
prelazione, delle  trascrizioni  dei  pignoramenti  e  dei  sequestri
conservativi nonche' di ogni altro vincolo. 
    3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice  il
rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi
al programma di liquidazione e, se  approva  il  rendiconto,  procede
alla liquidazione del compenso del liquidatore. 
    4. Il giudice, se non approva  il  rendiconto,  indica  gli  atti
necessari al completamento della  liquidazione  ovvero  le  opportune
rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonche' un termine per  il
loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute  nel  termine,
anche  prorogato,  il  giudice   provvede   alla   sostituzione   del
liquidatore e nella  liquidazione  del  compenso  tiene  conto  della
diligenza prestata, con possibilita' di escludere in tutto o in parte
il compenso stesso. 
    5.  Il  liquidatore  provvede  alla  distribuzione  delle   somme
ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante
dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di  riparto  da
comunicare al debitore e ai creditori, con termine  non  superiore  a
giorni  quindici  per  osservazioni.  In  assenza  di  contestazioni,
comunica il progetto di riparto  al  giudice  che  senza  indugio  ne
autorizza l'esecuzione. 
    6.  Se  sorgono  contestazioni  sul  progetto  di   riparto,   il
liquidatore verifica la possibilita' di componimento e vi apporta  le
modifiche che ritiene  opportune.  Altrimenti  rimette  gli  atti  al
giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile
ai sensi dell'articolo 124.