Art. 276 
 
 
                      Chiusura della procedura 
 
    1. La procedura si chiude con decreto. 
    2.  Con  decreto  di  chiusura,  il  giudice,  su   istanza   del
liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato  ai  sensi
dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo  delle  somme  eventualmente
accantonate. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.