Art. 277 
 
 
                        Creditori posteriori 
 
    1.  I  creditori  con  causa  o  titolo  posteriore  al   momento
dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 270,  comma  2,
lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto  di
liquidazione. 
    2. I crediti sorti in occasione o in funzione della  liquidazione
sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri,  con  esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di  pegno  e
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.