Art. 249 La questione dei beni, diritti e interessi privati in paese nemico sara' risoluta secondo i principi stabiliti nella presente sezione e le disposizioni del seguente allegato: a) I provvedimenti eccezionali di guerra e i provvedimenti di alienazione definiti nel paragrafo 3, dell'allegato seguente, presi nel territorio dell'antico Impero d'Austria, e concernenti i beni, diritti e interessi dei sudditi degli Stati alleati o associati, quando la liquidazione non sia compiuta, saranno immediatamente abolite o la loro applicazione sara' interrotta; e i beni, diritti e interessi di cui si tratta saranno restituiti agli aventi diritto. b) Salvo le disposizioni contrarie che possono risultare da questo trattato, gli Stati alleati o associati ai riservano il diritto di far propri e di liquidare i beni, diritti e interessi che alla data dell'entrata in vigore di questo trattato appartengono a sudditi dell'antico Impero d'Austria, o a societa' nelle quali essi hanno una ingerenza prevalente, e che si trovano nel territorio, nelle colonie, possedimenti e protettorati dei detti Stati, compresi i territori ceduti loro in virtu' del presente trattato, o sotto la loro dipendenza. La liquidazione avra' luogo in conformita' delle leggi dello Stato alleato o associato interessato, e il proprietario non potra' disporre dei detti beni, diritti e interessi, ne' gravarli di alcun onere, senza il consenso del detto Stato. Coloro che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato dimostreranno di avere acquistato di pieno diritto, in conformita' delle sue disposizioni, la cittadinanza di uno Stato alleato o associato, e coloro che, a termini degli articoli 72 e 76 otterranno tale cittadinanza col consenso delle competenti autorita', o che a termini degli articoli 74 e 77 acquistano tale cittadinanza in virtu' di una pertinenza anteriore non saranno considerati sudditi dell'antico Impero d'Austria, agli effetti di questo paragrafo. c) i prezzi e le indennita' risultanti dall'esercizio del diritto di cui alla lettera b) saranno determinati in base ai metodi di valutazione e di liquidazione stabiliti in conformita' della legislazione del paese nel quale i beni sono stati espropriati o liquidati. d) Nei rapporti fra gli Stati alleati o associati o i loro sudditi, da una parte, e i sudditi dell'antico Impero d'Austria, dall'altra, come fra l'Austria, da una parte, o gli Stati alleati o i loro sudditi dall'altra, saranno considerati come definitivi e opponibili a qualunque persona, con le riserve stabilite in questo trattato o nei suoi allegati, tutti i provvedimenti eccezionali di guerra, o di alienazione, o gli atti compiuti o da compiere in virtu' di tali provvedimenti, quali sono definiti nei paragrafi 1 e 3 del seguente allegato. e) I sudditi degli alleati o associati avranno diritto ad una indennita' pei danni o pregiudizi cagionati ai loro beni, diritti o interessi, o a qualunque societa' od associazione di cui facessero parte nel territorio dell'antico Impero d'Austria, per effetto dall'applicazione, sia di provvedimenti eccezionali di guerra, sia dei provvedimenti di alienazione che formano oggetto dei paragrafi 1 e 3 dell'allegato seguente. I reclami formulati a tale riguardo dai detti sudditi saranno presi in esame e l'importo delle indennita' sara' determinato dal Tribunale arbitrale misto contemplato nell'articolo 1°, o da un arbitro designato dal Tribunale medesimo; le indennita' andranno a carico dell'Austria e potranno essere prelevate sui beni dei sudditi dell'antico Impero d'Austria o delle societa' nelle quali essi hanno un'ingerenza prevalente ai sensi della lettera b), che si trovano nel territorio o sotto le dipendenza dello Stato del reclamante. Tali beni potranno essere costituiti in garanzia delle obbligazioni nemiche nelle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'allegato a questa sezione. Il pagamento delle indennita' potra' essere effettuato dallo Stato alleato o associato, e l'ammontare sara' posto a debito del Governo austriaco. f) Ogni qualvolta un proprietario alleato o associato di beni che hanno formato oggetto di un provvedimento di alienazione nel territorio dell'antico Impero d'Austria ne esprima il desiderio, sara' data soddisfazione ai reclami di cui al paragrafo precedente mediante la restituzione dei detti beni, se esistono ancora in natura. In tal caso, l'Austria dovra' prendere tutti i provvedimenti necessari per rimettere il proprietario, che ne e' stato privato, in possesso dei suoi beni, liberi da qualunque onere o servitu' di cui fossero stati gravati dopo la liquidazione, e per risarcire ogni terzo che rimanga leso dalla restituzione. Se la restituzione contemplata in questo paragrafo non puo' aver luogo, accordi particolari potranno essere conchiusi per mezzo degli Stati interessati o degli Uffici di verifica e compensazione di cui all'allegato alla sezione III del presente trattato, allo scopo di assicurare che il suddito alleato o associato sia risarcito del danno di cui alla lettera e), mediante l'attribuzione di utilita' o di equivalenti che egli consenta ad accettare in sostituzione dei beni, diritti o interessi dai quali fu privato. In dipendenza delle restituzioni effettuate a termini del presente articolo, i prezzi o le indennita' stabilite in applicazione della lettera e) saranno diminuite del valore attuale dei beni restituiti, tenuto conto delle indennita' per privazione di godimento o per deteriorazioni. g) La facolta' di cui alla lettera f) e' riservata ai proprietari che siano sudditi di Stati alleati o associati nel cui territorio non fossero in corso di applicazione, prima della firma dell'armistizio, disposizioni legislative statuenti la liquidazione generale dei beni, diritti o interessi nemici. h) Salvo il caso che in applicazione alla lettera f), siano stato effettuate restituzioni in natura, il ricavato netto delle liquidazioni dei beni nemici fatte, sia in virtu' della legislazione eccezionale di guerra, sia in applicazione del presente articolo, e generalmente tutti gli averi in contante dei nemici, salvo il retratto della vendita, di beni o gli averi in contanti che si trovano in Paesi alleati o associati e appartengano alle persone contemplate nell'ultimo comma della lettera b), avranno la seguente destinazione: 1° Per quanto riguarda gli Stati che adottano la sezione III e il relativo allegato, il detto ricavato e i detti averi saranno portati a credito dello Stato di cui il proprietario e' cittadino per mezzo dell'Ufficio di verifica e compensazione instituito a norma della sezione e dell'allegato citati; ogni avanzo attivo che ne risulti in favore dell'Austria sara' trattato in conformita' dell'articolo 189, parte VIII (Riparazioni) del presente trattato. 2° Per quanto riguarda gli Stati che non adottano la sezione terza o il relativo allegato, il retratto dei beni, diritti e interessi, e gli averi in contante che appartengano ai sudditi degli Stati alleati o associati, e che l'Austria detiene, sara' immediatamente pagato all'avente diritto o al suo Governo. Ogni stato alleato o associato potra' disporre nel retratto dei beni, diritti e interessi, e degli averi in contante, che appartengono a sudditi dell'antico Impero d'Austria o di societa' nelle quali essi hanno un'ingerenza prevalente ai sensi della lettera b), e che esso abbia appresi in conformita' delle sue leggi e regolamenti, e potra' destinarlo al pagamento dei reclami e dei crediti determinati nel presente articolo o nel paragrafo 4 dell'allegato a questa sezione. Tutti i beni, diritti e interessi, o il retratto della liquidazione di tali beni e tutti gli averi in contante, di cui esso non avra' disposto nel modo predetto potranno essere trattenuti dal detto Stato alleato o associato; in tal caso si applicheranno al loro valore in contante le disposizioni dell'articolo 189, parte VIII (Riparazioni) del presente trattato. i) Salvo le disposizioni dall'articolo 267, in caso di liquidazioni eseguite nei nuovi Stati alleati e associati, firmatari di questo trattato, o negli Stati che non partecipano alle riparazioni dovute dall'Austria, il prodotto delle liquidazioni eseguite dal Governo dei detti Stati dovra' essere versato direttamente ai proprietari, con riserva dei diritti della Commissione delle riparazioni, a norma del presente trattato e in specie dell'articolo 181, parte VIII (Riparazioni) e dall'articolo 201, parte IX (Clausole finanziarie). Se il proprietario dimostra al tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI di questa parte, o a un arbitro designato da questo tribunale, che le condizioni della vendita o qualche provvedimento preso dal Governo dello Stato di cui si tratta, all'infuori della sua legislazione generale, hanno determinato un ingiusto danno quanto al prezzo, il Tribunale o l'arbitro avra' facolta' di accordare all'avente diritto una equa indennita', a carico del detto Stato. j) L'Austria s'impegna a risarcire i propri sudditi in dipendenza della liquidazione o appropriazione dei loro beni, diritti e interessi nei Paesi alleati o associati. k) L'ammontare delle imposte e tasse sul capitale che sono state o che potranno essere percepite dall'Austria sui beni, diritti e interessi dei sudditi degli Stati alleati e associati, dal 3 novembre 1918 fino al termine di tre mesi dono l'entrata in vigore del presente trattato, e se si tratta di beni, diritti e interessi che furono sottoposti a provvedimenti eccezionali di guerra, fino alla loro restituzione in conformita' delle disposizioni del presente trattato, sara' rimborsato agli aventi diritto.