(Trattato-art. 249)
 
                              Art. 249 
 
 
  La questione dei beni, diritti e interessi privati in paese  nemico
sara' risoluta secondo i principi stabiliti nella presente sezione  e
le disposizioni del seguente allegato: 
 
     a) I provvedimenti eccezionali di guerra e  i  provvedimenti  di
alienazione definiti nel paragrafo 3, dell'allegato  seguente,  presi
nel territorio dell'antico Impero d'Austria, e  concernenti  i  beni,
diritti e interessi dei sudditi  degli  Stati  alleati  o  associati,
quando la  liquidazione  non  sia  compiuta,  saranno  immediatamente
abolite o la loro applicazione sara' interrotta; e i beni, diritti  e
interessi di cui si tratta saranno restituiti agli aventi diritto. 
 
     b) Salvo le disposizioni  contrarie  che  possono  risultare  da
questo trattato, gli  Stati  alleati  o  associati  ai  riservano  il
diritto di far propri e di liquidare i beni, diritti e interessi  che
alla data dell'entrata in vigore di questo  trattato  appartengono  a
sudditi dell'antico Impero d'Austria, o a societa' nelle  quali  essi
hanno una ingerenza prevalente, e  che  si  trovano  nel  territorio,
nelle colonie, possedimenti e protettorati dei detti Stati,  compresi
i territori ceduti loro in virtu' del presente trattato, o  sotto  la
loro dipendenza. 
 
  La liquidazione avra' luogo in conformita' delle leggi dello  Stato
alleato  o  associato  interessato,  e  il  proprietario  non  potra'
disporre dei detti beni, diritti e interessi, ne' gravarli  di  alcun
onere, senza il consenso del detto Stato. 
 
  Coloro che entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
trattato dimostreranno di  avere  acquistato  di  pieno  diritto,  in
conformita' delle sue disposizioni,  la  cittadinanza  di  uno  Stato
alleato o associato, e coloro che, a termini degli articoli 72  e  76
otterranno tale cittadinanza col consenso delle competenti autorita',
o che a termini degli articoli 74 e 77 acquistano  tale  cittadinanza
in virtu' di una pertinenza anteriore non saranno considerati sudditi
dell'antico Impero d'Austria, agli effetti di questo paragrafo. 
 
     c) i  prezzi  e  le  indennita'  risultanti  dall'esercizio  del
diritto di cui alla lettera b) saranno determinati in base ai  metodi
di valutazione e  di  liquidazione  stabiliti  in  conformita'  della
legislazione del paese nel quale i  beni  sono  stati  espropriati  o
liquidati. 
 
    d) Nei rapporti fra gli  Stati  alleati  o  associati  o  i  loro
sudditi, da una parte, e  i  sudditi  dell'antico  Impero  d'Austria,
dall'altra, come fra l'Austria, da una parte, o gli Stati alleati o i
loro  sudditi  dall'altra,  saranno  considerati  come  definitivi  e
opponibili a qualunque persona, con le riserve  stabilite  in  questo
trattato o nei suoi allegati, tutti i  provvedimenti  eccezionali  di
guerra, o di alienazione, o gli atti compiuti o da compiere in virtu'
di tali provvedimenti, quali sono definiti nei paragrafi 1  e  3  del
seguente allegato. 
 
     e) I sudditi degli alleati o associati avranno  diritto  ad  una
indennita' pei danni o pregiudizi cagionati ai loro beni,  diritti  o
interessi, o a qualunque societa' od associazione  di  cui  facessero
parte  nel  territorio  dell'antico  Impero  d'Austria,  per  effetto
dall'applicazione, sia di provvedimenti eccezionali  di  guerra,  sia
dei provvedimenti di alienazione che formano oggetto dei paragrafi  1
e 3 dell'allegato seguente. I reclami formulati a tale  riguardo  dai
detti sudditi saranno presi in esame  e  l'importo  delle  indennita'
sara'  determinato  dal   Tribunale   arbitrale   misto   contemplato
nell'articolo 1°, o da un arbitro designato dal  Tribunale  medesimo;
le indennita'  andranno  a  carico  dell'Austria  e  potranno  essere
prelevate sui beni dei sudditi dell'antico Impero d'Austria  o  delle
societa' nelle quali essi  hanno  un'ingerenza  prevalente  ai  sensi
della lettera b), che si trovano nel territorio o sotto le dipendenza
dello Stato del reclamante. Tali beni potranno essere  costituiti  in
garanzia delle obbligazioni nemiche nelle  condizioni  stabilite  dal
paragrafo 4  dell'allegato  a  questa  sezione.  Il  pagamento  delle
indennita' potra' essere effettuato dallo Stato alleato o  associato,
e l'ammontare sara' posto a debito del Governo austriaco. 
 
     f) Ogni qualvolta un proprietario alleato o  associato  di  beni
che hanno formato oggetto di  un  provvedimento  di  alienazione  nel
territorio dell'antico Impero  d'Austria  ne  esprima  il  desiderio,
sara' data soddisfazione ai reclami di cui  al  paragrafo  precedente
mediante la restituzione  dei  detti  beni,  se  esistono  ancora  in
natura. 
 
  In tal  caso,  l'Austria  dovra'  prendere  tutti  i  provvedimenti
necessari per rimettere il proprietario, che ne e' stato privato,  in
possesso dei suoi beni, liberi da qualunque onere o servitu'  di  cui
fossero stati gravati dopo la  liquidazione,  e  per  risarcire  ogni
terzo che rimanga leso dalla restituzione. 
 
  Se la restituzione contemplata in questo paragrafo  non  puo'  aver
luogo, accordi particolari potranno essere conchiusi per mezzo  degli
Stati interessati o degli Uffici di verifica e compensazione  di  cui
all'allegato alla sezione III del presente trattato,  allo  scopo  di
assicurare che il suddito alleato o associato sia risarcito del danno
di cui alla lettera e), mediante  l'attribuzione  di  utilita'  o  di
equivalenti che egli consenta ad accettare in sostituzione dei  beni,
diritti o interessi dai quali fu privato. 
 
  In dipendenza delle restituzioni effettuate a termini del  presente
articolo, i prezzi o le indennita' stabilite  in  applicazione  della
lettera e) saranno diminuite del valore attuale dei beni  restituiti,
tenuto conto delle indennita'  per  privazione  di  godimento  o  per
deteriorazioni. 
 
     g)  La  facolta'  di  cui  alla  lettera  f)  e'  riservata   ai
proprietari che siano sudditi di Stati alleati o  associati  nel  cui
territorio non fossero in corso di applicazione,  prima  della  firma
dell'armistizio, disposizioni legislative statuenti  la  liquidazione
generale dei beni, diritti o interessi nemici. 
 
     h) Salvo il caso che in  applicazione  alla  lettera  f),  siano
stato effettuate restituzioni in  natura,  il  ricavato  netto  delle
liquidazioni dei beni nemici fatte, sia in virtu' della  legislazione
eccezionale di guerra, sia in applicazione del presente  articolo,  e
generalmente tutti  gli  averi  in  contante  dei  nemici,  salvo  il
retratto della vendita, di beni  o  gli  averi  in  contanti  che  si
trovano in Paesi alleati o  associati  e  appartengano  alle  persone
contemplate nell'ultimo comma della lettera b), avranno  la  seguente
destinazione: 
 
    1° Per quanto riguarda gli Stati che adottano la sezione III e il
relativo allegato, il detto ricavato e i detti averi saranno  portati
a credito dello Stato di cui il proprietario e' cittadino  per  mezzo
dell'Ufficio di verifica e compensazione  instituito  a  norma  della
sezione e dell'allegato citati; ogni avanzo attivo che ne risulti  in
favore dell'Austria sara' trattato in conformita' dell'articolo  189,
parte VIII (Riparazioni) del presente trattato. 
 
    2° Per quanto riguarda gli Stati  che  non  adottano  la  sezione
terza o il  relativo  allegato,  il  retratto  dei  beni,  diritti  e
interessi, e gli averi in contante che appartengano ai sudditi  degli
Stati  alleati  o  associati,  e   che   l'Austria   detiene,   sara'
immediatamente pagato all'avente diritto o al suo Governo. Ogni stato
alleato o associato potra' disporre nel retratto dei beni, diritti  e
interessi, e degli averi in  contante,  che  appartengono  a  sudditi
dell'antico Impero d'Austria o di societa'  nelle  quali  essi  hanno
un'ingerenza prevalente ai sensi della lettera b), e che  esso  abbia
appresi in conformita'  delle  sue  leggi  e  regolamenti,  e  potra'
destinarlo al pagamento dei reclami e  dei  crediti  determinati  nel
presente articolo o nel paragrafo 4 dell'allegato a  questa  sezione.
Tutti i beni, diritti e interessi, o il retratto  della  liquidazione
di tali beni e tutti gli averi in contante, di  cui  esso  non  avra'
disposto nel modo predetto potranno essere trattenuti dal detto Stato
alleato o associato; in tal caso si applicheranno al loro  valore  in
contante le disposizioni dell'articolo 189, parte VIII  (Riparazioni)
del presente trattato. 
 
     i)  Salvo  le  disposizioni  dall'articolo  267,  in   caso   di
liquidazioni eseguite nei nuovi Stati alleati e associati,  firmatari
di  questo  trattato,  o  negli  Stati  che  non   partecipano   alle
riparazioni  dovute  dall'Austria,  il  prodotto  delle  liquidazioni
eseguite  dal  Governo  dei  detti  Stati   dovra'   essere   versato
direttamente  ai  proprietari,  con   riserva   dei   diritti   della
Commissione delle riparazioni, a norma del  presente  trattato  e  in
specie dell'articolo 181, parte VIII  (Riparazioni)  e  dall'articolo
201, parte IX (Clausole finanziarie). Se il proprietario dimostra  al
tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI di questa parte, o a
un arbitro designato da questo tribunale,  che  le  condizioni  della
vendita o qualche provvedimento preso dal Governo dello Stato di  cui
si  tratta,  all'infuori  della  sua  legislazione  generale,   hanno
determinato un ingiusto  danno  quanto  al  prezzo,  il  Tribunale  o
l'arbitro avra' facolta' di accordare  all'avente  diritto  una  equa
indennita', a carico del detto Stato. 
 
     j)  L'Austria  s'impegna  a  risarcire  i  propri   sudditi   in
dipendenza della liquidazione o appropriazione dei loro beni, diritti
e interessi nei Paesi alleati o associati. 
 
     k) L'ammontare delle imposte e tasse sul capitale che sono state
o che potranno essere percepite  dall'Austria  sui  beni,  diritti  e
interessi dei sudditi degli Stati alleati e associati, dal 3 novembre
1918 fino al termine  di  tre  mesi  dono  l'entrata  in  vigore  del
presente trattato, e se si tratta di beni, diritti  e  interessi  che
furono sottoposti a provvedimenti eccezionali di  guerra,  fino  alla
loro restituzione in  conformita'  delle  disposizioni  del  presente
trattato, sara' rimborsato agli aventi diritto.