(Trattato-art. 250)
 
                              Art. 250 
 
 
  L'Austria  s'impegna,  per  quanto  riguarda  i  beni,  diritti   e
interessi restituiti in applicazione dell'articolo 249, lettere a)  e
f) ai sudditi degli Stati alleati o associati, comprese le societa' o
associazioni in cui questi sudditi erano interessati: 
 
    a) a rimettere e  mantenere,  salvo  le  eccezioni  espressamente
stabilite in questo trattato, i beni, diritti e interessi dei sudditi
degli Stati alleati o associati nella situazione di  diritto  in  cui
per effetto delle leggi in vigore prima della guerra  erano  i  beni,
diritti interessi dei sudditi dell'antico Impero d'Austria; 
 
    b) a non sottoporre i beni, diritti  e  interessi  dei  cittadini
degli Stati alleati o associati ad alcun provvedimento  che  colpisca
la proprieta', che non sia applicato egualmente ai  beni,  diritti  o
interessi dei suoi propri sudditi, e a pagare indennita'  convenienti
nel caso in cui provvedimenti siffatti fossero presi. 
 
                              ALLEGATO. 
                                § 1. 
 
  A termini dell'articolo 249, lettera d) e' confermata la  validita'
di ogni disposizione attributiva di proprieta', di ogni ordinanza per
la liquidazione di  imprese  o  di  societa'  o  di  tutte  le  altre
ordinanze, istruzioni od autorizzazioni emesse, date  o  eseguite  da
qualsiasi Tribunale od autorita' amministrativa  di  una  delle  Alte
Parti contraenti o che  si  reputano  essere  state  emesse,  date  o
eseguite in applicazione della legislazione  di  guerra  relativa  ai
beni, ai diritti o agli interessi nemici. Si dovra'  considerare  che
gli  interessi  di  qualsiasi  persona  abbiano  validamente  formato
oggetto di tutti i regolamenti,  ordinanze,  decisioni  o  istruzioni
relative ai beni nei quali sono compresi  gli  interessi  di  cui  si
tratta,  siano  o  non  siano  stati  tali  interessi   espressamente
contemplati nei detti regolamenti e nelle dette ordinanze,  decisioni
o istruzioni. Non si potra' elevare  alcuna  contestazione  circa  la
legittimita'  di  un  trasferimento  di  beni,  diritti  o  interessi
effettuato in virtu' dei regolamenti e delle ordinanze,  decisioni  e
istruzioni suddette. 
 
  E' del pari confermata la validita'  di  ogni  provvedimento  preso
relativamente ad una proprieta', impresa o societa' sia che si tratti
di  inchiesta,  sequestro,  amministrazione  forzata,  utilizzazione,
requisizione, sorveglianza o  liquidazione,  vendita  o  gestione  di
beni, diritti e interessi, ricupero o pagamento di debiti,  pagamento
di spese ed oneri,  o  di  qualunque  altro  provvedimento  preso  in
esecuzione di ordinanze, regolamenti, decisioni o istruzioni  emesse,
pronunciate  o  eseguite   da   qualsiasi   tribunale   o   autorita'
amministrativa di una delle Alte Parti contraenti, o  che  si  reputi
essere state emesse, pronunciate o  eseguite  in  applicazione  della
legislazione  eccezionale  di  guerra  relativa  ai  beni,  dritti  e
interessi  nemici,  a  condizione  che  le  disposizioni  di   questo
paragrafo  non  portino  pregiudizio   ai   diritti   di   proprieta'
precedentemente acquistati in  buona  fede  e  a  giusto  prezzo  dai
sudditi delle Potenze alleate o associate, in conformita' della legge
del luogo in cui i beni ai trovano. 
 
  Le  disposizioni  di  questo  paragrafo   non   si   applicano   ai
provvedimenti predetti che  siano  stati  presi  dall'antico  Governo
austro-ungarico nei territori invasi o occupati, ne' ai provvedimenti
che siano stati presi dopo il 3 novembre 1918  dall'Austria  o  dalle
autorita' austriache; tutti questi provvedimenti saranno nulli. 
 
                                § 2. 
 
  Non sono ammissibili reclami o azioni sia da parte  dell'Austria  o
dei suoi  sudditi,  sia  da  parte  dei  sudditi  dell'antico  Impero
d'Austria, dovunque abbiano la loro  residenza,  o  per  conto  loro,
contro una Potenza alleata o associata, o  contro  qualunque  persona
che  abbia  agito  in  nome  o  per  ordine  di  qualsiasi  autorita'
giurisdizionale  o  amministrativa  della  detta  Potenza  alleata  o
associata, relativamente a qualsiasi atto  od  omissione  concernente
beni, o interessi di sudditi austriaci, compiuti durante la guerra  o
in vista della preparazione della guerra. E' del  pari  inammissibile
ogni reclamo od azione  contro  qualunque  persona,  relativamente  a
qualsiasi atto od omissione dipendente dai provvedimenti  eccezionali
di guerra, dalle leggi e  dai  regolamenti  di  qualsivoglia  Potenza
alleata o associata. 
 
                                § 3. 
 
  Nell'articolo   219   e   in   questo    allegato,    l'espressione
«provvedimenti eccezionali di guerra» comprende  i  provvedimenti  di
qualunque specie, legislativi, amministrativi, giudiziari  o  d'altro
genero che siano stati presi o che saranno presi ulteriormente, circa
i beni nemici e che hanno avuto od avranno per effetto, senza colpire
la proprieta', di togliere ai proprietari la disponibilita' dei  loro
beni ed in ispecie  i  provvedimenti  di  vigilanza,  amministrazione
forzata o sequestro, e i provvedimenti che hanno avuto o avranno  per
scopo l'apprensione, l'uso o la disposizione degli averi  nemici  per
qualsiasi motivo, sotto qualsiasi forma ed in  qualsiasi  luogo.  Gli
atti compiuti in esecuzione di questi  provvedimenti  sono  tutte  le
decisioni, le istruzioni, i decreti e le  ordinanze  delle  autorita'
amministrative o giudiziarie che abbiano  applicato  i  provvedimenti
stessi ai beni nemici, e tutti gli atti compiuti da qualunque persona
preposta all'amministrazione o alla vigilanza dei beni  nemici,  come
il pagamento di debiti, la riscossione di crediti,  il  pagamento  di
spese ed oneri, la percezione di onorari. 
 
  «Provvedimenti di alienazione» sono  quelli  che  hanno  colpito  o
colpiranno la proprieta' dei beni nemici trasferendoli in tutto o  in
parte a  persona  diversa  dal  proprietario  nemico,  senza  il  suo
consenso; particolarmente le disposizioni che ordinano la vendita, la
liquidazione,  la  devoluzione  della  proprieta'  dei  beni  nemici,
l'annullamento dei titoli o valori mobiliari. 
 
                                § 4. 
 
  I  beni,  diritti  e  interessi  dei  sudditi  dell'antico   Impero
d'Austria nei territori di una delle  Potenze  alleate  o  associate,
come  il  ricavato  netto  della  loro  vendita  o  liquidazione,   o
dell'applicazione di altri provvedimenti,  potranno  essere  gravati,
dalla Potenza alleata o associata di cui si tratta,  in  primo  luogo
del pagamento delle  indennita'  dovute  in  ordine  ai  reclami  dei
sudditi della stessa Potenza, relativamente ai loro beni,  diritti  o
interessi, comprese le societa' o associazioni nelle  quali  i  detti
sudditi  erano  interessati,  nel   territorio   dell'antico   Impero
d'Austria, o dei crediti che essi hanno verso sudditi austriaci e del
pagamento dei  reclami  presentati  per  atti  commessi  dal  Governo
austro-ungarico,  o  da  qualunque  altra  autorita'  austro-ungarica
posteriormente al 18 luglio 1914, prima che la detta Potenza  alleata
o associata avesse  partecipato  alla  guerra.  L'importo  di  questa
specie di reclami potra' essere stabilito da un arbitro designato dal
signor Gustavo Ador, se vi consente,  o  in  mancanza  dal  Tribunale
arbitrale misto di cui alla sezione VII. In secondo  luogo,  potranno
essere gravati dal pagamento delle indennita'  dovute  in  ordine  ai
reclami  dei  sudditi  della  detta  Potenza  alleata  e   associata,
relativamente  ai  loro  averi,  proprieta',  beni  e  interessi  sul
territorio delle altre Potenze nemiche, in  quanto  siffatti  reclami
non siano stati altrimenti soddisfatti. 
 
                                § 5. 
 
  Nonostante  le   disposizioni   dell'art.   219,   nel   caso   che
immediatamente prima dell'inizio della guerra una societa' legalmente
riconosciuta in uno Stato alleato o associato avesse, in  comune  con
una  societa'  sulla  quale  essa  abbia  un'ingerenza  prevalente  o
legalmente riconosciuta in Austria, il  diritto  di  usare  in  altri
paesi marchi di fabbrica o di commercio, o nel caso in  cui  godesse,
insieme  con  questa  societa',  l'esclusivita'   dei   processi   di
fabbricazione di merci o di articoli per la vendita in  altri  paesi,
soltanto la prima societa' avra' il diritto  di  servirsi  di  questi
marchi di fabbrica negli altri paesi,  a  esclusione  della  societa'
austriaca, e i processi comuni  di  fabbricazione  saranno  riservati
alla prima  societa',  nonostante  qualsiasi  disposizione  presa  in
applicazione della legislazione di guerra in vigore  nella  Monarchia
austro-ungarica, nei riguardi  della  seconda  societa'  o  dei  suoi
interessi, delle sue proprieta' commerciali od  azioni.  Tuttavia  la
prima societa', se richiesta, rimettera' alla seconda i  modelli  che
permettano a questa di continuare la  abbricazione  delle  merci  che
dovranno essere consumate in Austria. 
 
                                § 6. 
 
  Il Governo austriaco e' responsabile della conservazione dei  beni,
diritti ed interessi dei sudditi alleati  o  associati,  comprese  le
societa'  ed  associazioni  nelle   quali   detti   cittadini   erano
interessati,  che  hanno  formato  oggetto  da  parte   sua   di   un
provvedimento eccezionalmente di guerra, fino al momento  in  cui  la
restituzione potra' essere effettuata in conformita' dell'art. 249. 
 
                                § 7. 
 
  Le Potenze alleate o associate dovranno dichiarare, nel termine  di
un anno dall'entrata in vigore di questo trattato, i beni, diritti  e
interessi rispetto ai quali intendono esercitare il diritto  previsto
all'art. 249, lettera f). 
 
                                § 8. 
 
  Le restituzioni contemplate  dall'art.  249  saranno  eseguite  per
ordine del Governo  austriaco  o  delle  autorita'  che  gli  saranno
succedute.  Informazioni  particolareggiate  sulla   gestione   degli
amministratori  saranno  fornite  agli  interessati  dalle  autorita'
austriache, su domanda che potra' essere presentata a  partire  dalla
firma di questo trattato. 
 
                                § 9. 
 
  I beni, diritti e interessi delle persone di cui  alla  lettera  b)
dell'art. 249 continueranno, fino al termine della  liquidazione  ivi
contemplata,  ad  esser  soggetti  ai  provvedimenti  eccezionali  di
guerra, presi o da prendere nei loro riguardi. 
 
                                § 10. 
 
  L'Austria consegnera', nel termine  di  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore di questo trattato, ad ogni Potenza alleata o associata, tutti
i  contratti,  i  certificati,  gli  atti  e  gli  altri  titoli   di
proprieta', che si trovino nelle mani dei suoi  cittadini  e  che  si
riferiscano a beni, diritti ed interessi situati nel territorio della
detta  Potenza  alleata  o  associata,   comprese   le   azioni,   le
obbligazioni o altri titoli di ogni specie di  Societa'  riconosciuta
dalla legislazione di questa Potenza. 
 
  L'Austria fornira' in qualsiasi momento, a richiesta della  Potenza
alleata o associata interessata, qualunque informazione  relativa  ai
beni, diritti e interessi dei beni austriaci nel detto Stato  alleato
od associato, come ai negozi giuridici che eventualmente siano  stati
conchiusi, dopo il 1°  luglio  1914,  nei  riguardi  di  detti  beni,
diritti o interessi. 
 
                                § 11. 
 
  L'espressione «avere in contanti»  comprende  tutti  i  depositi  o
provviste di fondi, costituiti  prima  o  dopo  la  dichiarazione  di
guerra, e tutti gli averi provenienti da depositi,  redditi  o  utili
incassati da sequestratari o simili, da  provviste  di  fondi  presso
banche o altrimenti; non comprende qualsiasi somma appartenente  alle
Potenze alleate o associate, agli Stati, alle Provincie e  ai  Comuni
che ne fanno parte. 
 
                                § 12. 
 
  Saranno annullati gli  investimenti  effettuati  dovunque  con  gli
averi in contanti dei sudditi delle Alte Parti  contraenti,  comprese
le  societa'  ed  associazioni  nelle  quali  detti   sudditi   erano
interessati, tanto so  tali  investimenti  siano  stati  fatti  dalle
persone  responsabili  dell'amministrazione   dei   beni   nemici   o
incaricato di vigilarla, quanto se sieno state fatte  per  ordine  di
queste persone o di una autorita' qualunque; il regolamento dei detti
averi si fara' senza tener conto di tali investimenti. 
 
                                § 13. 
 
  L'Austria  consegnera'  a  ciascuna  Potenza  alleata  o  associata
rispettivamente, nel termine di un  mese  a  datare  dall'entrata  in
vigore di questo trattato, o, a richiesta, in qualsiasi tempo dopo la
scadenza del termine predetto,  tutte  le  contabilita'  o  gli  atti
contabili, gli archivi, i documenti e le  informazioni  di  qualsiasi
specie che si trovassero nel suo territorio e che riguardino i  beni,
diritti e  interessi  dei  sudditi  di  dette  Potenze,  comprese  le
societa' e associazioni nelle quali questi sudditi erano interessati,
che hanno formato oggetto di un provvedimento eccezionale di guerra o
di un provvedimento di  disposizione  di  beni,  sia  nel  territorio
dell'antico Impero d'Austria, sia nei territori che  furono  occupati
dal detto Impero o dai suoi alleati. 
 
  I sindacatori, gli  incaricati  della  vigilanza,  i  gerenti,  gli
amministratori, i sequestratari, i liquidatori e i curatori  saranno,
sotto la garanzia del Governo austriaco,  personalmente  responsabili
della consegna immediata e completa e dell'esattezza di tali conti  e
documenti. 
 
                                § 14. 
 
  Le disposizioni dell'articolo 249 e del presente allegato  relative
ai beni, diritti e interessi nei paesi nemici  e  al  retratto  della
loro liquidazione si applicano ai debiti, ai crediti e ai conti,  non
regolando la sezione III che il modo di pagamento. 
 
  Per la definizione delle questioni  contemplate  dall'articolo  249
tra l'Austria e le Potenze alleate o associate,  le  loro  colonie  o
protettorati, o uno dei Domini britannici o l'India, quando  da  tali
paesi non sia stata fatta  la  dichiarazione  che  essi  adottano  la
sezione  III,  e  tra  i  rispettivi  sudditi,  si  applicheranno  le
disposizioni della sezione  III  relative  alla  moneta  nella  quale
dovranno effettuarsi i  pagamenti,  al  saggio  del  cambio  e  degli
interessi, a meno che il Governo dello Stato alleato od associato  di
cui si tratta non notifichi all'Austria, nel termine di  sei  mesi  a
datare dall'entrata in vigore del presente trattato, che una  o  piu'
di dette clausole non saranno applicabili. 
 
                                § 15. 
 
  Le disposizioni  dell'articolo  249  e  del  presente  allegato  si
applicano  ai  diritti  di  proprieta'  industriale,   letteraria   o
artistica che sono o saranno compresi nella  liquidazione  dei  beni,
diritti e interessi, societa' o imprese, effettuata  in  applicazione
della legislazione eccezionale di guerra  delle  Potenze  alleate  od
associate, o in applicazione delle  disposizioni  dell'articolo  249,
lettera b).