Art. 250 L'Austria s'impegna, per quanto riguarda i beni, diritti e interessi restituiti in applicazione dell'articolo 249, lettere a) e f) ai sudditi degli Stati alleati o associati, comprese le societa' o associazioni in cui questi sudditi erano interessati: a) a rimettere e mantenere, salvo le eccezioni espressamente stabilite in questo trattato, i beni, diritti e interessi dei sudditi degli Stati alleati o associati nella situazione di diritto in cui per effetto delle leggi in vigore prima della guerra erano i beni, diritti interessi dei sudditi dell'antico Impero d'Austria; b) a non sottoporre i beni, diritti e interessi dei cittadini degli Stati alleati o associati ad alcun provvedimento che colpisca la proprieta', che non sia applicato egualmente ai beni, diritti o interessi dei suoi propri sudditi, e a pagare indennita' convenienti nel caso in cui provvedimenti siffatti fossero presi. ALLEGATO. § 1. A termini dell'articolo 249, lettera d) e' confermata la validita' di ogni disposizione attributiva di proprieta', di ogni ordinanza per la liquidazione di imprese o di societa' o di tutte le altre ordinanze, istruzioni od autorizzazioni emesse, date o eseguite da qualsiasi Tribunale od autorita' amministrativa di una delle Alte Parti contraenti o che si reputano essere state emesse, date o eseguite in applicazione della legislazione di guerra relativa ai beni, ai diritti o agli interessi nemici. Si dovra' considerare che gli interessi di qualsiasi persona abbiano validamente formato oggetto di tutti i regolamenti, ordinanze, decisioni o istruzioni relative ai beni nei quali sono compresi gli interessi di cui si tratta, siano o non siano stati tali interessi espressamente contemplati nei detti regolamenti e nelle dette ordinanze, decisioni o istruzioni. Non si potra' elevare alcuna contestazione circa la legittimita' di un trasferimento di beni, diritti o interessi effettuato in virtu' dei regolamenti e delle ordinanze, decisioni e istruzioni suddette. E' del pari confermata la validita' di ogni provvedimento preso relativamente ad una proprieta', impresa o societa' sia che si tratti di inchiesta, sequestro, amministrazione forzata, utilizzazione, requisizione, sorveglianza o liquidazione, vendita o gestione di beni, diritti e interessi, ricupero o pagamento di debiti, pagamento di spese ed oneri, o di qualunque altro provvedimento preso in esecuzione di ordinanze, regolamenti, decisioni o istruzioni emesse, pronunciate o eseguite da qualsiasi tribunale o autorita' amministrativa di una delle Alte Parti contraenti, o che si reputi essere state emesse, pronunciate o eseguite in applicazione della legislazione eccezionale di guerra relativa ai beni, dritti e interessi nemici, a condizione che le disposizioni di questo paragrafo non portino pregiudizio ai diritti di proprieta' precedentemente acquistati in buona fede e a giusto prezzo dai sudditi delle Potenze alleate o associate, in conformita' della legge del luogo in cui i beni ai trovano. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai provvedimenti predetti che siano stati presi dall'antico Governo austro-ungarico nei territori invasi o occupati, ne' ai provvedimenti che siano stati presi dopo il 3 novembre 1918 dall'Austria o dalle autorita' austriache; tutti questi provvedimenti saranno nulli. § 2. Non sono ammissibili reclami o azioni sia da parte dell'Austria o dei suoi sudditi, sia da parte dei sudditi dell'antico Impero d'Austria, dovunque abbiano la loro residenza, o per conto loro, contro una Potenza alleata o associata, o contro qualunque persona che abbia agito in nome o per ordine di qualsiasi autorita' giurisdizionale o amministrativa della detta Potenza alleata o associata, relativamente a qualsiasi atto od omissione concernente beni, o interessi di sudditi austriaci, compiuti durante la guerra o in vista della preparazione della guerra. E' del pari inammissibile ogni reclamo od azione contro qualunque persona, relativamente a qualsiasi atto od omissione dipendente dai provvedimenti eccezionali di guerra, dalle leggi e dai regolamenti di qualsivoglia Potenza alleata o associata. § 3. Nell'articolo 219 e in questo allegato, l'espressione «provvedimenti eccezionali di guerra» comprende i provvedimenti di qualunque specie, legislativi, amministrativi, giudiziari o d'altro genero che siano stati presi o che saranno presi ulteriormente, circa i beni nemici e che hanno avuto od avranno per effetto, senza colpire la proprieta', di togliere ai proprietari la disponibilita' dei loro beni ed in ispecie i provvedimenti di vigilanza, amministrazione forzata o sequestro, e i provvedimenti che hanno avuto o avranno per scopo l'apprensione, l'uso o la disposizione degli averi nemici per qualsiasi motivo, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi luogo. Gli atti compiuti in esecuzione di questi provvedimenti sono tutte le decisioni, le istruzioni, i decreti e le ordinanze delle autorita' amministrative o giudiziarie che abbiano applicato i provvedimenti stessi ai beni nemici, e tutti gli atti compiuti da qualunque persona preposta all'amministrazione o alla vigilanza dei beni nemici, come il pagamento di debiti, la riscossione di crediti, il pagamento di spese ed oneri, la percezione di onorari. «Provvedimenti di alienazione» sono quelli che hanno colpito o colpiranno la proprieta' dei beni nemici trasferendoli in tutto o in parte a persona diversa dal proprietario nemico, senza il suo consenso; particolarmente le disposizioni che ordinano la vendita, la liquidazione, la devoluzione della proprieta' dei beni nemici, l'annullamento dei titoli o valori mobiliari. § 4. I beni, diritti e interessi dei sudditi dell'antico Impero d'Austria nei territori di una delle Potenze alleate o associate, come il ricavato netto della loro vendita o liquidazione, o dell'applicazione di altri provvedimenti, potranno essere gravati, dalla Potenza alleata o associata di cui si tratta, in primo luogo del pagamento delle indennita' dovute in ordine ai reclami dei sudditi della stessa Potenza, relativamente ai loro beni, diritti o interessi, comprese le societa' o associazioni nelle quali i detti sudditi erano interessati, nel territorio dell'antico Impero d'Austria, o dei crediti che essi hanno verso sudditi austriaci e del pagamento dei reclami presentati per atti commessi dal Governo austro-ungarico, o da qualunque altra autorita' austro-ungarica posteriormente al 18 luglio 1914, prima che la detta Potenza alleata o associata avesse partecipato alla guerra. L'importo di questa specie di reclami potra' essere stabilito da un arbitro designato dal signor Gustavo Ador, se vi consente, o in mancanza dal Tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VII. In secondo luogo, potranno essere gravati dal pagamento delle indennita' dovute in ordine ai reclami dei sudditi della detta Potenza alleata e associata, relativamente ai loro averi, proprieta', beni e interessi sul territorio delle altre Potenze nemiche, in quanto siffatti reclami non siano stati altrimenti soddisfatti. § 5. Nonostante le disposizioni dell'art. 219, nel caso che immediatamente prima dell'inizio della guerra una societa' legalmente riconosciuta in uno Stato alleato o associato avesse, in comune con una societa' sulla quale essa abbia un'ingerenza prevalente o legalmente riconosciuta in Austria, il diritto di usare in altri paesi marchi di fabbrica o di commercio, o nel caso in cui godesse, insieme con questa societa', l'esclusivita' dei processi di fabbricazione di merci o di articoli per la vendita in altri paesi, soltanto la prima societa' avra' il diritto di servirsi di questi marchi di fabbrica negli altri paesi, a esclusione della societa' austriaca, e i processi comuni di fabbricazione saranno riservati alla prima societa', nonostante qualsiasi disposizione presa in applicazione della legislazione di guerra in vigore nella Monarchia austro-ungarica, nei riguardi della seconda societa' o dei suoi interessi, delle sue proprieta' commerciali od azioni. Tuttavia la prima societa', se richiesta, rimettera' alla seconda i modelli che permettano a questa di continuare la abbricazione delle merci che dovranno essere consumate in Austria. § 6. Il Governo austriaco e' responsabile della conservazione dei beni, diritti ed interessi dei sudditi alleati o associati, comprese le societa' ed associazioni nelle quali detti cittadini erano interessati, che hanno formato oggetto da parte sua di un provvedimento eccezionalmente di guerra, fino al momento in cui la restituzione potra' essere effettuata in conformita' dell'art. 249. § 7. Le Potenze alleate o associate dovranno dichiarare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore di questo trattato, i beni, diritti e interessi rispetto ai quali intendono esercitare il diritto previsto all'art. 249, lettera f). § 8. Le restituzioni contemplate dall'art. 249 saranno eseguite per ordine del Governo austriaco o delle autorita' che gli saranno succedute. Informazioni particolareggiate sulla gestione degli amministratori saranno fornite agli interessati dalle autorita' austriache, su domanda che potra' essere presentata a partire dalla firma di questo trattato. § 9. I beni, diritti e interessi delle persone di cui alla lettera b) dell'art. 249 continueranno, fino al termine della liquidazione ivi contemplata, ad esser soggetti ai provvedimenti eccezionali di guerra, presi o da prendere nei loro riguardi. § 10. L'Austria consegnera', nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore di questo trattato, ad ogni Potenza alleata o associata, tutti i contratti, i certificati, gli atti e gli altri titoli di proprieta', che si trovino nelle mani dei suoi cittadini e che si riferiscano a beni, diritti ed interessi situati nel territorio della detta Potenza alleata o associata, comprese le azioni, le obbligazioni o altri titoli di ogni specie di Societa' riconosciuta dalla legislazione di questa Potenza. L'Austria fornira' in qualsiasi momento, a richiesta della Potenza alleata o associata interessata, qualunque informazione relativa ai beni, diritti e interessi dei beni austriaci nel detto Stato alleato od associato, come ai negozi giuridici che eventualmente siano stati conchiusi, dopo il 1° luglio 1914, nei riguardi di detti beni, diritti o interessi. § 11. L'espressione «avere in contanti» comprende tutti i depositi o provviste di fondi, costituiti prima o dopo la dichiarazione di guerra, e tutti gli averi provenienti da depositi, redditi o utili incassati da sequestratari o simili, da provviste di fondi presso banche o altrimenti; non comprende qualsiasi somma appartenente alle Potenze alleate o associate, agli Stati, alle Provincie e ai Comuni che ne fanno parte. § 12. Saranno annullati gli investimenti effettuati dovunque con gli averi in contanti dei sudditi delle Alte Parti contraenti, comprese le societa' ed associazioni nelle quali detti sudditi erano interessati, tanto so tali investimenti siano stati fatti dalle persone responsabili dell'amministrazione dei beni nemici o incaricato di vigilarla, quanto se sieno state fatte per ordine di queste persone o di una autorita' qualunque; il regolamento dei detti averi si fara' senza tener conto di tali investimenti. § 13. L'Austria consegnera' a ciascuna Potenza alleata o associata rispettivamente, nel termine di un mese a datare dall'entrata in vigore di questo trattato, o, a richiesta, in qualsiasi tempo dopo la scadenza del termine predetto, tutte le contabilita' o gli atti contabili, gli archivi, i documenti e le informazioni di qualsiasi specie che si trovassero nel suo territorio e che riguardino i beni, diritti e interessi dei sudditi di dette Potenze, comprese le societa' e associazioni nelle quali questi sudditi erano interessati, che hanno formato oggetto di un provvedimento eccezionale di guerra o di un provvedimento di disposizione di beni, sia nel territorio dell'antico Impero d'Austria, sia nei territori che furono occupati dal detto Impero o dai suoi alleati. I sindacatori, gli incaricati della vigilanza, i gerenti, gli amministratori, i sequestratari, i liquidatori e i curatori saranno, sotto la garanzia del Governo austriaco, personalmente responsabili della consegna immediata e completa e dell'esattezza di tali conti e documenti. § 14. Le disposizioni dell'articolo 249 e del presente allegato relative ai beni, diritti e interessi nei paesi nemici e al retratto della loro liquidazione si applicano ai debiti, ai crediti e ai conti, non regolando la sezione III che il modo di pagamento. Per la definizione delle questioni contemplate dall'articolo 249 tra l'Austria e le Potenze alleate o associate, le loro colonie o protettorati, o uno dei Domini britannici o l'India, quando da tali paesi non sia stata fatta la dichiarazione che essi adottano la sezione III, e tra i rispettivi sudditi, si applicheranno le disposizioni della sezione III relative alla moneta nella quale dovranno effettuarsi i pagamenti, al saggio del cambio e degli interessi, a meno che il Governo dello Stato alleato od associato di cui si tratta non notifichi all'Austria, nel termine di sei mesi a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, che una o piu' di dette clausole non saranno applicabili. § 15. Le disposizioni dell'articolo 249 e del presente allegato si applicano ai diritti di proprieta' industriale, letteraria o artistica che sono o saranno compresi nella liquidazione dei beni, diritti e interessi, societa' o imprese, effettuata in applicazione della legislazione eccezionale di guerra delle Potenze alleate od associate, o in applicazione delle disposizioni dell'articolo 249, lettera b).