(Regolamento-art. 407)
 
                              Art. 407. 
 
 
  Mediante ordinativi  diretti,  pagabili  dalla  tesoreria  in  essi
indicata, i ministri dispongono  il  pagamento  delle  spese  di  cui
all'art. 63 della legge. 
 
  Detti ordinativi vengono emessi  con  le  condizioni  e  formalita'
prescritte per tutti gli altri titoli di spesa nel  capo  I,  sezione
II, del  presente  titolo  e  sono  allibrati  in  appositi  registri
distintamente per capitoli. 
 
  Gli ordinativi stessi, muniti del visto della Corte dei conti, sono
da questa trasmessi alla direzione generale del tesoro, con elenco in
doppio esemplare, uno dei quali viene ritornato per ricevuta. 
 
  La direzione generale suddetta trasmette gli ordinativi,  pure  con
elenco in doppio esemplare, al controllore capo presso  la  tesoreria
centrale o ai capi di delegazione del tesoro.