(Regolamento-art. 408)
 
                              Art. 408. 
 
 
  Gli ordinativi sono distinti, in modo appariscente, in due  specie,
a seconda che essi importino effettivo movimento  di  denaro,  ovvero
debbano essere estinti: mediante commutazione in quietanza di entrata
o di versamento  a  conto  corrente  di  amministrazioni  e  gestioni
autonome; oppure mediante semplici registrazioni nelle scritture. 
 
  Gli ordinativi possono anche  comprendere  piu'  somme  da  pagarsi
ripartitamente a diversi creditori. 
 
  Per le competenze al personale dello Stato essi  possono  riferirsi
anche a piu' capitoli.