(Regolamento-art. 410)
 
                              Art. 410. 
 
 
  Gli ordinativi della  seconda  specie  debbono  portare,  in  piu',
l'indicazione  del  capitolo  o  gruppo  di  capitoli  del   bilancio
dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o  gruppo,
ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome  e  gestioni  a
favore delle quali l'importo stesso debba essere versato. 
 
  Della  avvenuta  emissione   della   quietanza,   o   dell'eseguito
versamento al conto corrente a seconda dei casi, si deve far menzione
in calce all'ordinativo stesso, a cura della tesoreria che ha estinto
in siffatti modi l'ordinativo  e  col  visto  della  delegazione  del
tesoro o del controllore capo.