Art. 410. Gli ordinativi della seconda specie debbono portare, in piu', l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso debba essere versato. Della avvenuta emissione della quietanza, o dell'eseguito versamento al conto corrente a seconda dei casi, si deve far menzione in calce all'ordinativo stesso, a cura della tesoreria che ha estinto in siffatti modi l'ordinativo e col visto della delegazione del tesoro o del controllore capo.