(Regolamento-art. 411)
 
                              Art. 411. 
 
 
  Gli  ordinativi  di  cui   all'articolo   precedente,   quando   si
riferiscano a somme da introitarsi in conto entrate dello  Stato  per
le quali non sia inscritto corrispondente carico  presso  gli  agenti
della  riscossione,  possono  venire  estinti  senza  dar  luogo   ad
effettiva commutazione in quietanza di tesoreria. 
 
  A tale scopo la direzione generale del tesoro, ricevuti dalla Corte
dei conti i detti ordinativi, ne prende nota nelle proprie  scritture
e li trasmette agli uffici  centrali  cui  spetta  di  registrare  le
corrispondenti entrate. Detti uffici eseguiscono le registrazioni  di
loro competenza agli effetti del bilancio, appongono sugli ordinativi
conforme dichiarazione e li restituiscono alla direzione generale del
tesoro, la quale, mensilmente, li trasmette alla Corte dei conti, con
apposito elenco in due esemplari, uno dei quali viene restituito  per
ricevuta. 
 
  Le registrazioni in entrata ed in uscita debbono essere  fatte  con
la stessa data. 
 
  Analogo procedimento puo' essere seguito per gli ordinativi  emessi
per versamento di somme a conti correnti.