Art. 412. Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordinativi, le amministrazioni centrali devono unirvi opportuni avvisi, muniti delle necessarie indicazioni. Le ragionerie e la Corte dei conti, come pure la direzione generale del tesoro ve li lasciano annessi e le delegazioni del tesoro, al ricevere gli ordinativi, ne tolgono gli avvisi e li spediscono ai rispettivi titolari. Pero' per gli ordinativi sulla tesoreria centrale gli avvisi sono spediti dalle amministrazioni centrali.