(Regolamento-art. 412)
 
                              Art. 412. 
 
 
  Per dare notizia ai creditori della emissione degli ordinativi,  le
amministrazioni centrali devono unirvi opportuni avvisi, muniti delle
necessarie indicazioni. 
 
  Le ragionerie e la Corte dei conti, come pure la direzione generale
del tesoro ve li lasciano annessi e le  delegazioni  del  tesoro,  al
ricevere gli ordinativi, ne tolgono gli avvisi  e  li  spediscono  ai
rispettivi  titolari.  Pero'  per  gli  ordinativi  sulla   tesoreria
centrale gli avvisi sono spediti dalle amministrazioni centrali.