(Regolamento-art. 413)
 
                              Art. 413. 
 
 
  Gli ordinativi, dopo vistati dalla Corte  dei  conti,  non  possono
essere annullati, ne' variati  in  alcuna  loro  parte,  se  non  col
concorso dell'amministrazione che li ha emessi,  della  ragioneria  e
della Corte dei conti, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del
luogo dove e' da farsene il pagamento.