(Regolamento-art. 414)
 
                              Art. 414. 
 
 
  Le delegazioni del tesoro prendono nota degli ordinativi  ricevuti,
separano poi gli ordinativi stessi a seconda che siano pagabili dalla
sezione di tesoreria oppure da altri uffici fuori del capoluogo. 
 
  I primi sono dalla delegazione consegnati direttamente alla sezione
mediante apposito registro sul quale  la  sezione  stessa  appone  la
ricevuta. I secondi sono dalla delegazione spediti  agli  agenti  che
debbono farne il pagamento, con elenchi in doppio esemplare  uno  dei
quali viene restituito per ricevuta. 
 
  Per  gli  ordinativi  pagabili   dalla   tesoreria   centrale,   il
controllore capo prende nota del loro ricevimento, e li  consegna  al
tesoriere centrale mediante registro  analogo  a  quello  di  cui  al
precedente comma.