(Regolamento-art. 415)
 
                              Art. 415. 
 
 
  Quando un ordinativo debba essere pagato in  un  luogo  diverso  da
quello in esso indicato, la delegazione  fa  da  se'  la  variazione,
purche' si trovi nella stessa provincia il luogo ove e' da  farsi  il
pagamento. 
 
  Se l'ordinativo debba invece essere pagato in altra  provincia,  lo
invia  alla  delegazione   della   provincia   stessa,   informandone
l'amministrazione emittente, la quale e' anche  avvisata  dell'arrivo
dell'ordinativo dalla delegazione ricevente.