Art. 415. Quando un ordinativo debba essere pagato in un luogo diverso da quello in esso indicato, la delegazione fa da se' la variazione, purche' si trovi nella stessa provincia il luogo ove e' da farsi il pagamento. Se l'ordinativo debba invece essere pagato in altra provincia, lo invia alla delegazione della provincia stessa, informandone l'amministrazione emittente, la quale e' anche avvisata dell'arrivo dell'ordinativo dalla delegazione ricevente.