Art. 416. Se un ordinativo per morte del titolare o per qualsiasi altra causa non possa o non debba piu' essere pagato, viene rinviato all'ufficio che lo ha emesso. Si procede in pari modo quando si scorga che in un ordinativo sia incorso errore. All'annullamento o correzione, secondo ne sia il caso, degli ordinativi anzidetti si provvede in conformita' al disposto con gli articoli 292 e 413 del presente regolamento.