(Regolamento-art. 416)
 
                              Art. 416. 
 
 
  Se un ordinativo per morte del titolare o per qualsiasi altra causa
non possa o non debba piu' essere pagato, viene rinviato  all'ufficio
che lo ha emesso. 
 
  Si procede in pari modo quando si scorga che in un  ordinativo  sia
incorso errore. 
 
  All'annullamento o  correzione,  secondo  ne  sia  il  caso,  degli
ordinativi anzidetti si provvede in conformita' al disposto  con  gli
articoli 292 e 413 del presente regolamento.