(Codice Penale-art. 494)
                              Art. 494. 
 
                      (Sostituzione di persona) 
 
  Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio  o  di
recare ad altri  un  danno,  induce  taluno  in  errore,  sostituendo
illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o
ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita'  a  cui
la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se  il  fatto  non
costituisce  un  altro  delitto  contro  la  fede  pubblica,  con  la
reclusione fino a un anno.