(Codice di procedura penale-art. 423)
 
                              Art. 423 
 
              (Pubblicita' del dibattimento; eccezioni) 
 
  Le  udienze  nei  dibattimenti  davanti  alla  corte  d'assise,  ai
tribunali ed ai pretori sono pubbliche, a pena di nullita'. 
 
  Il presidente o il pretore puo' tuttavia disporre  anche  d'ufficio
con ordinanza che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo
a porte chiuse, quando la pubblicita', a  cagione  della  natura  dei
fatti o della qualita' delle persone,  puo'  nuocere  alla  sicurezza
dello Stato, all'ordine  pubblico  o  alla  morale  o  puo'  eccitare
riprovevole curiosita', ovvero quando avvengono da parte del pubblico
manifestazioni che possono turbare la serenita' del dibattimento. 
 
  Il presidente o il pretore puo' disporre che l'intero  dibattimento
sia tenuto a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene, in tempo di
diffusione di morbi epidemici o di altre malattie contagiose. 
 
  Quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse non possono,  per
alcun motivo, essere ammesse nella sala d'udienza persone diverse  da
quelle che hanno dovere o diritto  d'intervenire.  I  testimoni,  gli
interpreti e, nei casi preveduti dalla legge, i periti e i consulenti
tecnici sono ammessi secondo l'ordine e per il tempo in  cui  vengono
chiamati, fatta eccezione per quelli che  sia  necessario  trattenere
nella sala d'udienza.