Art. 423 (Pubblicita' del dibattimento; eccezioni) Le udienze nei dibattimenti davanti alla corte d'assise, ai tribunali ed ai pretori sono pubbliche, a pena di nullita'. Il presidente o il pretore puo' tuttavia disporre anche d'ufficio con ordinanza che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, quando la pubblicita', a cagione della natura dei fatti o della qualita' delle persone, puo' nuocere alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale o puo' eccitare riprovevole curiosita', ovvero quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che possono turbare la serenita' del dibattimento. Il presidente o il pretore puo' disporre che l'intero dibattimento sia tenuto a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene, in tempo di diffusione di morbi epidemici o di altre malattie contagiose. Quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse non possono, per alcun motivo, essere ammesse nella sala d'udienza persone diverse da quelle che hanno dovere o diritto d'intervenire. I testimoni, gli interpreti e, nei casi preveduti dalla legge, i periti e i consulenti tecnici sono ammessi secondo l'ordine e per il tempo in cui vengono chiamati, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenere nella sala d'udienza.