(Codice di procedura penale-art. 424)
 
                              Art. 424 
 
         (Ordinanza che dispone di procedere a porte chiuse) 
 
  L'ordinanza, con la quale si prescrive che il dibattimento o alcuni
atti di esso abbiano luogo a porte  chiuse,  e'  emessa  in  pubblica
udienza;  essa  e'  revocata,  quando  sono  cessati  i  motivi   del
provvedimento, con dichiarazione del  presidente  o  del  pretore  da
inserirsi nel processo verbale. Le porte della  sala  d'udienza  sono
riaperte al pubblico immediatamente dopo la revoca.