Art. 424 (Ordinanza che dispone di procedere a porte chiuse) L'ordinanza, con la quale si prescrive che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, e' emessa in pubblica udienza; essa e' revocata, quando sono cessati i motivi del provvedimento, con dichiarazione del presidente o del pretore da inserirsi nel processo verbale. Le porte della sala d'udienza sono riaperte al pubblico immediatamente dopo la revoca.