Art. 425 (Dibattimento con imputati minori di diciotto anni) Sono destinate speciali udienze per i dibattimenti in cui sono imputati minori di diciotto anni. Tali dibattimenti hanno luogo a porte chiuse, ma il presidente o il pretore puo' concedere ai genitori, ai tutori o ai rappresentanti d'istituti di assistenza dei minorenni d'intervenire all'udienza. Queste disposizioni non si applicano, salvo che il presidente o il pretore ritenga di disporre altrimenti, quando insieme con i minori sono presenti imputati maggiori dei diciotto anni.