Art. 426 (Norme per l'accesso del pubblico alle sale d'udienza) Devono essere impediti l'ingresso e la permanenza, nella sala d'udienza e nelle sue adiacenze a chi e' stato o si trova sottoposto a misure di sicurezza personali, a chi e' noto come ozioso, vagabondo o dedito a delitti contro la persona o la proprieta', a chi e' affetto da squilibrio mentale, agli ubriachi, e alle persone vestite in modo contrario alla decenza. Lo stesso divieto vale per chi apparisce di eta' inferiore agli anni diciotto. Se alcuna delle predette persone deve intervenire all'udienza come testimonio, e' fatta allontanare appena la sua presenza non e' piu' necessaria. Il presidente o il pretore puo' altresi' ordinare per ragioni d'ordine, di moralita' o di decoro che sia allontanata dalla sala d'udienza ogni altra persona della quale non ritiene necessaria la presenza. Puo' inoltre per motivi di ordine o di igiene limitare l'ammissione nella sala d'udienza a un determinato numero di persone. Il presidente o il pretore non puo' riservare posti speciali nella sala d'udienza per persone del pubblico. I provvedimenti menzionati in questo articolo sono dati oralmente e senza alcuna formalita', d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero. Essi devono essere immediatamente eseguiti.