(Codice di procedura penale-art. 426)
 
                              Art. 426 
 
       (Norme per l'accesso del pubblico alle sale d'udienza) 
 
  Devono essere impediti  l'ingresso  e  la  permanenza,  nella  sala
d'udienza e nelle sue adiacenze a chi e' stato o si trova  sottoposto
a misure di sicurezza personali, a chi e' noto come ozioso, vagabondo
o dedito a delitti contro la  persona  o  la  proprieta',  a  chi  e'
affetto da squilibrio mentale, agli ubriachi, e alle persone  vestite
in modo contrario alla decenza. 
 
  Lo stesso divieto vale per chi apparisce  di  eta'  inferiore  agli
anni diciotto. 
 
  Se alcuna delle predette persone deve intervenire all'udienza  come
testimonio, e' fatta allontanare appena la sua presenza non  e'  piu'
necessaria. 
 
  Il presidente o il  pretore  puo'  altresi'  ordinare  per  ragioni
d'ordine, di moralita' o di decoro che  sia  allontanata  dalla  sala
d'udienza ogni altra persona della quale non  ritiene  necessaria  la
presenza. 
 
  Puo' inoltre per motivi di ordine o di igiene limitare l'ammissione
nella sala d'udienza a un determinato numero di persone. 
 
  Il presidente o il pretore non puo' riservare posti speciali  nella
sala d'udienza per persone del pubblico. 
 
  I provvedimenti menzionati in questo articolo sono dati oralmente e
senza  alcuna  formalita',  d'ufficio  o  a  richiesta  del  pubblico
ministero. Essi devono essere immediatamente eseguiti.