(Codice di procedura penale-art. 427)
 
                              Art. 427 
 
           (Assistenza all'udienza dell'imputato detenuto) 
 
  L'imputato in stato  d'arresto  assiste  all'udienza  libero  nella
persona, se non sono necessarie cautele per prevenire il pericolo  di
fuga o di violenze. 
 
  Se in qualunque momento  egli  rifiuta  di  assistervi,  senza  che
ricorra alcuna delle  circostanze  prevedute  dall'articolo  497,  il
giudice ordina che si proceda come se fosse  presente;  in  tal  caso
l'imputato per tutti gli effetti e' rappresentato dal difensore. 
 
  La stessa disposizione si applica se l'imputato evade in  qualunque
momento durante l'udienza ovvero nell'attesa o  negli  intervalli  di
essa.