Art. 427 (Assistenza all'udienza dell'imputato detenuto) L'imputato in stato d'arresto assiste all'udienza libero nella persona, se non sono necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. Se in qualunque momento egli rifiuta di assistervi, senza che ricorra alcuna delle circostanze prevedute dall'articolo 497, il giudice ordina che si proceda come se fosse presente; in tal caso l'imputato per tutti gli effetti e' rappresentato dal difensore. La stessa disposizione si applica se l'imputato evade in qualunque momento durante l'udienza ovvero nell'attesa o negli intervalli di essa.