(Codice di procedura penale-art. 428)
 
                              Art. 428 
 
            (Assistenza all'udienza dell'imputato libero) 
 
  Se l'imputato, essendo  libero,  si  allontana  dall'udienza  o  si
astiene dal comparire in qualsiasi momento dopo l'interrogatorio,  si
applica la disposizione del primo capoverso dell'articolo precedente,
senza che il dibattimento possa essere sospeso o rinviato. 
 
  Il  presidente  o  il  pretore  deve  sospendere  o   rinviare   il
dibattimento soltanto se l'imputato comparso si assenta prima di aver
reso l'interrogatorio e la sua assenza  e'  determinata  da  assoluta
necessita'.