Art. 428 (Assistenza all'udienza dell'imputato libero) Se l'imputato, essendo libero, si allontana dall'udienza o si astiene dal comparire in qualsiasi momento dopo l'interrogatorio, si applica la disposizione del primo capoverso dell'articolo precedente, senza che il dibattimento possa essere sospeso o rinviato. Il presidente o il pretore deve sospendere o rinviare il dibattimento soltanto se l'imputato comparso si assenta prima di aver reso l'interrogatorio e la sua assenza e' determinata da assoluta necessita'.