(Codice di procedura penale-art. 429)
 
                              Art. 429 
 
(Casi in cui puo' ordinarsi l'accompagnamento coattivo dell'imputato) 
 
  Se occorre procedere ad atti di ricognizione  o  di  confronto,  il
presidente o il pretore,  nei  casi  preveduti  dal  primo  capoverso
dell'articolo 427, ordina che  l'imputato  sia  condotto  in  udienza
dalla forza  pubblica,  e  in  quelli  preveduti  dalla  prima  parte
dell'articolo precedente puo' emettere contro l'imputato  il  mandato
d'accompagnamento,  salva  l'emissione  del  mandato  di  cattura  a'
termini dell'articolo 273.