Art. 429 (Casi in cui puo' ordinarsi l'accompagnamento coattivo dell'imputato) Se occorre procedere ad atti di ricognizione o di confronto, il presidente o il pretore, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 427, ordina che l'imputato sia condotto in udienza dalla forza pubblica, e in quelli preveduti dalla prima parte dell'articolo precedente puo' emettere contro l'imputato il mandato d'accompagnamento, salva l'emissione del mandato di cattura a' termini dell'articolo 273.