(Codice di procedura penale-art. 430)
 
                              Art. 430 
 
              (Formalita' di apertura del dibattimento) 
 
  Il presidente o il pretore, premessi gli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti, alla presenza o all'assenza  di  testimoni,
periti e interpreti, e fatta dare lettura delle imputazioni, dichiara
aperto il dibattimento.