(Codice di procedura penale-art. 431)
 
                              Art. 431 
 
                   (Sospensioni del dibattimento) 
 
  Se il dibattimento non puo' essere terminato nell'udienza in cui e'
cominciato, viene proseguito nel seguente giorno non  festivo,  salvo
che il presidente o il pretore ravvisi necessario differirlo  di  non
piu' di un giorno per dare riposo alle persone che vi partecipano. Il
presidente o il pretore da'  oralmente  gli  avvisi  opportuni  e  il
cancelliere ne fa menzione nel processo verbale. 
 
  Il presidente o il pretore puo' sospendere il dibattimento per  uno
o piu' intervalli soltanto a cagione di assoluta necessita', e per un
termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non  oltrepassi  i
dieci giorni esclusi i festivi. 
 
  Ciascuna sospensione, con l'indicazione del giorno e dell'ora della
nuova udienza, e' annunciata  dal  presidente  o  dal  pretore.  Tale
annuncio sostituisce le citazioni e le notificazioni per  coloro  che
sono comparsi o che debbono considerarsi presenti. Il dibattimento e'
ripreso dall'ultimo atto compiuto nell'udienza in cui fu disposta  la
sospensione. 
 
  Se alla scadenza del termine il presidente o il pretore accerta che
la  necessita'  della  sospensione  perdura,  e  non  e'  sufficiente
prorogare di altri dieci giorni al piu' il termine  massimo  scaduto,
il  dibattimento,  fuori  del  caso  preveduto  dal  primo  capoverso
dell'articolo 131, e' rinviato. 
 
  I provvedimenti di sospensione indicati  nei  capoversi  precedenti
sono dati dal presidente o dal pretore con ordinanza. 
 
  I  giudici,  gli  assessori  e  il  rappresentante   del   pubblico
ministero, nel tempo della sospensione, possono partecipare ad  altri
giudizi.