Art. 431 (Sospensioni del dibattimento) Se il dibattimento non puo' essere terminato nell'udienza in cui e' cominciato, viene proseguito nel seguente giorno non festivo, salvo che il presidente o il pretore ravvisi necessario differirlo di non piu' di un giorno per dare riposo alle persone che vi partecipano. Il presidente o il pretore da' oralmente gli avvisi opportuni e il cancelliere ne fa menzione nel processo verbale. Il presidente o il pretore puo' sospendere il dibattimento per uno o piu' intervalli soltanto a cagione di assoluta necessita', e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni esclusi i festivi. Ciascuna sospensione, con l'indicazione del giorno e dell'ora della nuova udienza, e' annunciata dal presidente o dal pretore. Tale annuncio sostituisce le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti. Il dibattimento e' ripreso dall'ultimo atto compiuto nell'udienza in cui fu disposta la sospensione. Se alla scadenza del termine il presidente o il pretore accerta che la necessita' della sospensione perdura, e non e' sufficiente prorogare di altri dieci giorni al piu' il termine massimo scaduto, il dibattimento, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 131, e' rinviato. I provvedimenti di sospensione indicati nei capoversi precedenti sono dati dal presidente o dal pretore con ordinanza. I giudici, gli assessori e il rappresentante del pubblico ministero, nel tempo della sospensione, possono partecipare ad altri giudizi.