Art. 433 (Polizia e disciplina delle udienze) Il potere di polizia e di disciplina delle udienze appartiene al presidente o al pretore; tutto cio' che egli prescrive per il mantenimento dell'ordine deve essere immediatamente eseguito. Nel tempo in cui il giudice non si trova in udienza, il potere di polizia e di disciplina appartiene al pubblico ministero.