(Codice di procedura penale-art. 433)
 
                              Art. 433 
 
                (Polizia e disciplina delle udienze) 
 
  Il potere di polizia e di disciplina delle  udienze  appartiene  al
presidente o al  pretore;  tutto  cio'  che  egli  prescrive  per  il
mantenimento dell'ordine deve essere immediatamente eseguito. 
 
  Nel tempo in cui il giudice non si trova in udienza, il  potere  di
polizia e di disciplina appartiene al pubblico ministero.