Art. 434 (Obblighi e sanzioni per coloro che assistono alle udienze; allontanamento dell'imputato) Coloro che assistono all'udienza stanno a capo scoperto, con rispetto e in silenzio. E' vietato di portare armi od altre cose atte ad offendere o a molestare, di fare tumulto, di tenere contegno tale da intimidire o provocare o contrario al decoro del giudizio, di cagionare comunque disturbo ovvero di manifestare in qualsiasi modo opinioni o sentimenti. Per ordine di chi esercita il potere di polizia della udienza il trasgressore, quando non deve essere arrestato, e' espulso dalla sala, con divieto di assistere alla continuazione del dibattimento. Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato, ma l'allontanamento di esso e' limitato all'udienza nella quale e' stato ordinato. L'imputato allontanato in qualunque momento per ordine del presidente o del pretore, o, nell'assenza, del giudice, per ordine del pubblico ministero, e' considerato presente ed e' per ogni effetto rappresentato dal difensore.