(Codice di procedura penale-art. 434)
 
                              Art. 434 
 
(Obblighi  e  sanzioni  per  coloro  che  assistono   alle   udienze;
                    allontanamento dell'imputato) 
 
  Coloro che  assistono  all'udienza  stanno  a  capo  scoperto,  con
rispetto e in silenzio. E' vietato di portare armi od altre cose atte
ad offendere o a molestare, di fare tumulto, di tenere contegno  tale
da intimidire o provocare o contrario  al  decoro  del  giudizio,  di
cagionare comunque disturbo ovvero di manifestare in  qualsiasi  modo
opinioni o sentimenti. 
 
  Per ordine di chi esercita il potere di polizia  della  udienza  il
trasgressore, quando non deve  essere  arrestato,  e'  espulso  dalla
sala, con divieto di assistere alla continuazione del dibattimento. 
 
  Le  predette  disposizioni  si  applicano  anche  all'imputato,  ma
l'allontanamento di esso e' limitato all'udienza nella quale e' stato
ordinato. 
 
  L'imputato  allontanato  in  qualunque  momento  per   ordine   del
presidente o del pretore, o, nell'assenza, del  giudice,  per  ordine
del pubblico ministero,  e'  considerato  presente  ed  e'  per  ogni
effetto rappresentato dal difensore.